L’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha pubblicato l’Atto integrativo delle linee guida per le campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d’azzardo.
L’Atto integra le precedenti linee guida sulle campagne di gioco responsabile e stabilisce come devono essere realizzate le comunicazioni per prevenire e contrastare i disturbi da gioco d’azzardo (DGA), evitando che tali comunicazioni diventino, anche indirettamente, pubblicità del gioco.
Punti principali
- Finalità: le campagne devono informare sui rischi del gioco e favorire comportamenti responsabili, soprattutto nei confronti delle persone più vulnerabili. Non vengono introdotti nuovi divieti, ma vengono precisate le modalità per rispettare quelli già previsti dalla legge.
- Destinatari: le regole riguardano concessionari, committenti, media, siti, organizzatori di eventi e tutti i soggetti che realizzano o diffondono comunicazioni sul gioco responsabile. Le campagne possono rivolgersi sia al pubblico generale sia ai giocatori già registrati.
- Messaggi esclusivamente preventivi: la comunicazione deve essere chiaramente riconoscibile come informativa e preventiva e non deve mai invitare a giocare, neppure indirettamente.
- Strumenti di tutela da promuovere: devono essere valorizzati strumenti come limiti di spesa, limiti di tempo e frequenza, pause, autoesclusione e canali di assistenza.
- Indicatori di gioco rischioso: possono essere utilizzati comportamenti come aumento delle puntate, maggiore frequenza o velocità di gioco, depositi frequenti, cancellazione dei prelievi, sessioni molto lunghe, uso di più prodotti o conti, perdite crescenti e modifica dei limiti di protezione.
- Categorie vulnerabili: particolare attenzione deve essere riservata ai 18-24enni, agli anziani e soprattutto ai minori. Per le fasce 11-13 e 14-17 anni, le iniziative devono svolgersi esclusivamente in ambito educativo e istituzionale e non devono contribuire a familiarizzare precocemente con il gioco.
Contenuti vietati e uso del logo
Le campagne non devono contenere:
- promesse di vincita;
- bonus, jackpot, quote o vantaggi economici;
- call-to-action;
- immagini di slot, carte, dadi o interfacce di gioco;
- schermate di siti o app di gioco;
- elementi sonori o visivi che rendano il gioco attraente;
- slogan commerciali o riferimenti a prodotti specifici.
Il logo del concessionario può essere presente, ma solo con funzione identificativa. Deve essere secondario e non promozionale: non può essere il centro della comunicazione né essere accompagnato da slogan o richiami all’offerta di gioco.
Link e QR code: sono vietati i collegamenti che portano direttamente a siti, app, offerte, bonus o aree di gioco. Sono invece possibili link verso pagine informative neutrali dedicate esclusivamente alla tutela del giocatore, purché siano realmente separate dalle attività promozionali e non consentano di raggiungere l’area di gioco.
Privacy: le pagine dedicate agli strumenti di tutela non devono essere utilizzate per profilazione commerciale, marketing, targeting pubblicitario o analisi predittiva del comportamento di gioco.
Informazioni minime obbligatorie: le comunicazioni devono indicare chiaramente i canali di assistenza, la possibilità di utilizzare autoesclusione e limiti di spesa/tempo, oltre alle altre informazioni previste dalla normativa.
Testimonial e influencer
L’uso di sportivi, ex sportivi, influencer o personaggi famosi va valutato con particolare cautela, perché può normalizzare il gioco.
Se utilizzati, devono essere inseriti in campagne chiaramente orientate a moderazione, consapevolezza dei rischi e comportamenti responsabili.
Devono prevalere i messaggi di tutela, eventualmente accompagnati da richiami agli strumenti di protezione e da testimonianze di persone con esperienza di gioco problematico.
Non vanno utilizzati testimonial già associati ad altre attività autonome che sfruttano il marchio del concessionario.
Formati e diffusione
I formati devono permettere di comprendere realmente il messaggio di prevenzione.
Formati troppo brevi, come billboard, short video e L-shape, sono sconsigliati come messaggi autonomi; possono essere usati se rimandano chiaramente a contenuti più completi.
È consentito il logo o marchio del concessionario, ma non il prodotto di gioco.
Il messaggio deve:
- contrastare concretamente i comportamenti di gioco rischiosi;
- non contenere inviti al gioco, link o QR code verso l’offerta;
- avere il messaggio di gioco responsabile come elemento principale;
- mantenere il marchio in posizione marginale.
Il messaggio deve essere chiaramente sociale, educativo e preventivo, con il contrasto al Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) come elemento centrale.
Nei punti vendita, i materiali devono essere esclusivamente informativi e privi di riferimenti a vincite, bonus o vantaggi economici.
Online sono necessari presidi come assenza di collegamenti all’offerta di gioco, separazione tra contenuti informativi e promozionali e protezione dei minori.
La TV generalista richiede particolare attenzione a fasce orarie e presenza di minori.
La pianificazione deve comunque garantire una presenza sui principali mezzi generalisti: TV, radio e stampa.
Giocatori registrati e messaggistica automatizzata
Per chi ha già un conto di gioco, possono essere inviati messaggi automatici di moderazione quando emergono comportamenti a rischio, ad esempio:
- gioco molto frequente;
- puntate sproporzionate;
- ricariche ripetute;
- accessi frequenti durante la notte.
I messaggi possono essere personalizzati sulla base dei marcatori di rischio.
L’area riservata ai maggiorenni può offrire servizi di gioco, ma deve comunque prevedere la messaggistica di moderazione.
Le aree pubbliche possono fornire informazioni sui giochi e sulle probabilità di vincita, ma la sezione dedicata al gioco responsabile non deve consentire direttamente di giocare.
Criteri di conformità
Un messaggio è conforme se:
- ha come contenuto principale la prevenzione del gioco problematico;
- è chiaramente riconoscibile come messaggio di tutela;
- contiene un avvertimento sui rischi del gioco non equilibrato;
- contiene le informazioni minime richieste;
- è coerente con gli indirizzi della Commissione governativa;
- usa il marchio del concessionario entro i limiti previsti.
Il messaggio è invece non conforme anche con un solo elemento ostativo, tra cui:
- vincite, jackpot, bonus, quote o vantaggi economici;
- riferimenti a promozioni;
- immagini o interfacce di siti e app di gioco;
- simboli, suoni o animazioni che richiamano il gioco;
- URL, QR code o link verso l’offerta di gioco;
- call-to-action;
- inviti diretti o indiretti a giocare;
- uso enfatico o suggestivo del marchio;
- slogan commerciali;
- rappresentazione di uno specifico prodotto di gioco.
Non sono invece di per sé problematici il logo nei limiti consentiti, le informazioni neutrali sugli strumenti di tutela, i rimandi a contenuti esclusivamente dedicati alla protezione del giocatore e la messaggistica automatizzata.
Inoltre, conta anche il contesto complessivo: frequenza, collocazione e modalità di comunicazione non devono contribuire a normalizzare il gioco o banalizzare le perdite.
Monitoraggio e IAP
Le campagne dovrebbero essere monitorate per verificare comprensione, ricordo ed effetti sui comportamenti.
I concessionari potrebbero trasmettere annualmente dati sulle campagne, non solo relativi alla spesa, ma anche alla loro diffusione ed efficacia.
Il confronto preventivo con lo IAP è considerato una buona pratica utile, ma non è obbligatorio e non sostituisce i controlli dell’Autorità.
I dati più dettagliati sui comportamenti di rischio dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per prevenzione e tutela, non per marketing o sollecitazione al gioco.
Responsabilità e attuazione
Una comunicazione di gioco responsabile conforme alle regole e realmente priva di contenuti incentivanti non è assimilata alla pubblicità del gioco vietata.
La conformità viene valutata nel complesso: contenuto, contesto, forma, frequenza, marchio e link.
Anche soggetti terzi coinvolti nella diffusione possono avere responsabilità se contribuiscono alla diffusione di messaggi chiaramente promozionali.
L’obbligo di investimento previsto dalla legge è pari allo 0,2% dei ricavi netti, con un tetto massimo di 1 milione di euro annui.
Tale investimento non può essere utilizzato come giustificazione per campagne che, anche indirettamente, promuovano il gioco.
Possono essere previste soluzioni transitorie per campagne già pianificate o contrattualizzate.
È previsto anche un coordinamento con le autorità degli altri Stati UE, soprattutto per i fenomeni legati alle piattaforme digitali.
Entrata in vigore delle linee guida AGCOM
L’Atto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità.
Il principio centrale è che una campagna di “gioco responsabile” deve essere realmente una campagna di prevenzione: deve aiutare il giocatore a riconoscere e limitare i comportamenti rischiosi, senza utilizzare immagini, marchi, linguaggi, link o meccanismi che possano trasformarla in pubblicità, anche indiretta, del gioco.
QUI l’Atto integrativo sulle campagne contro i disturbi da gioco d’azzardo. cdn/AGIMEG

