Arriva al Senato l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’unione Europea (Decima sezione) del 12 gennaio 2026, Cirsa Italia Spa contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sulla concessione per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.
Il documento chiarisce che la direttiva europea del 2014 sulle concessioni si applica anche alle concessioni aggiudicate in precedenza. L’ordinanza ha fatto chiarezza su un tema cruciale per il settore del gioco pubblico: il diritto (o meno) alla revisione del piano economico-finanziario delle concessioni a seguito di eventi imprevedibili.
Il caso: Cirsa Italia contro ADM
La controversia nasce dal rifiuto di ADM di avviare un procedimento di revisione del piano economico della concessione richiesto da Cirsa. La società aveva evidenziato come l’equilibrio contrattuale fosse stato compromesso da tre fattori principali:
- Restrizioni COVID-19: chiusure prolungate dei punti vendita.
- Aumento del PREU: l’incremento del Prelievo Erariale Unico.
- Leggi Regionali: limitazioni territoriali (distanziometri) che hanno ridotto l’operatività degli apparecchi.
Al centro del dibattito giuridico, la legittimità della “proroga tecnica” introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che ha esteso le concessioni al 31 dicembre 2024 con un aumento dei canoni del 15%.
Applicabilità della Direttiva 2014/23/UE
Uno dei punti cardine risolti dalla Corte riguarda l’ambito temporale di applicazione della norma europea.
- Il principio: anche se una concessione è stata stipulata prima, qualsiasi modifica rilevante apportata dopo il 18 aprile 2016 (termine di recepimento della Direttiva 2014/23/UE) ricade sotto la disciplina eurounitaria.
- La conseguenza: le modifiche introdotte dal legislatore italiano nel 2022 devono essere valutate esclusivamente in base alla Direttiva.
Revisione della concessione
La Corte di Giustizia ha fornito un’interpretazione rigorosa degli articoli 5 e 43 della Direttiva, delineando i confini tra poteri dello Stato e diritti del privato.
- Nessun obbligo di rinegoziazione: il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di concedere alle autorità amministrative il potere discrezionale di rinegoziare i contratti su richiesta del concessionario.
- Articolo 43 e circostanze imprevedibili: permette di modificare una concessione senza una nuova gara in caso di eventi imprevedibili per un “ente aggiudicatore diligente”.
Il rischio operativo: definizione vs obbligo di intervento
Un altro passaggio fondamentale riguarda l’Articolo 5 della Direttiva. La nozione di “rischio operativo” serve unicamente a classificare un contratto come “concessione” per delimitarne l’applicazione normativa.
La Corte ha chiarito che questa definizione non può essere usata come base legale per obbligare l’amministrazione a sollevare il concessionario dalle perdite derivanti da mutamenti del contesto macroeconomico o normativo. In sintesi, il rischio d’impresa resta in capo all’operatore.
QUI il provvedimento integrale. cdn/AGIMEG










