Home In Evidenza PREU e slot: la Corte Tributaria di Cosenza annulla accertamenti da oltre 1,3 milioni di euro. Decisiva l’incompetenza territoriale

PREU e slot: la Corte Tributaria di Cosenza annulla accertamenti da oltre 1,3 milioni di euro. Decisiva l’incompetenza territoriale

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha annullato due avvisi di accertamento relativi al Prelievo erariale unico (Preu) sulle slot, per un valore complessivo superiore a 1,3 milioni di euro, accogliendo integralmente i ricorsi presentati dai contribuenti, seguiti dallo studio legale Giacobbe & Associati. Le due pronunce, entrambe depositate il 13 gennaio 2026, riguardano contestazioni riferite all’anno d’imposta 2022 e si fondano su un elemento ritenuto dirimente dal Collegio: l’incompetenza territoriale dell’ufficio che ha emesso gli atti.

Accertamenti PREU per oltre 1,3 milioni di euro

Nel dettaglio, uno degli avvisi di accertamento annullati aveva ad oggetto una pretesa erariale pari a 1.051.200 euro, mentre il secondo riguardava un importo di 262.800 euro, entrambi determinati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito di verifiche effettuate presso esercizi commerciali e basate sull’ipotesi di utilizzo di apparecchi manomessi.

In entrambi i casi, l’Amministrazione aveva proceduto alla rideterminazione del PREU dovuto per l’intero anno solare 2022, applicando anche le relative sanzioni.

Le contestazioni dei contribuenti

I contribuenti hanno impugnato gli atti sollevando diversi profili di illegittimità, tra cui: l’incompetenza territoriale dell’ufficio emittente, l’errata determinazione della base imponibile, effettuata con metodo induttivo sull’intero anno, il difetto di legittimazione soggettiva, l’erronea applicazione delle sanzioni, ritenute superiori alla stessa imposta contestata.

La decisione della Corte: assorbite le altre doglianze

La Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbite tutte le ulteriori censure. Richiamando l’articolo 24 del decreto-legge 98/2011, i giudici hanno ribadito che l’avviso di accertamento deve essere emesso dall’ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto al momento della violazione.

Nel caso di specie, tale requisito non risultava rispettato: l’ufficio che aveva emesso gli atti non era territorialmente competente, circostanza che ha reso illegittimi entrambi gli accertamenti.

La Corte ha inoltre chiarito che dagli stessi avvisi non emergeva una contestazione di responsabilità solidale tale da giustificare una deroga al criterio ordinario di competenza territoriale previsto dalla normativa.

Annullamento integrale e condanna alle spese

Alla luce delle valutazioni svolte, la Corte ha disposto l’annullamento integrale dei due avvisi di accertamento. L’Amministrazione finanziaria è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro in una sentenza e in 2.000 euro nell’altra, oltre accessori di legge. ng/AGIMEG

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