Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società, annullando l’ordinanza con cui il Comune di Prato aveva disposto la chiusura di una sala VLT in via Galcianese per presunta violazione delle distanze minime dai “luoghi sensibili” previste dalla normativa regionale. La decisione riforma la sentenza del TAR Toscana n. 1447/2024, che aveva invece dato ragione al Comune.
La vicenda prende avvio nell’agosto 2022, quando il ricorrente chiede alla Questura di Prato la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’apertura di una sala VLT. La Questura interpella il Comune per il parere obbligatorio sul rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili stabilite dalla legge regionale Toscana n. 57/2013. Il 22 dicembre 2022 il Comune esprime un parere favorevole, affermando che non risultano scuole o altri siti sensibili nel raggio di 500 metri. Sulla base di tale istruttoria, il 23 maggio 2023 la Questura rilascia la licenza per la sala VLT. Prima ancora dell’avvio effettivo dell’attività, però, un nuovo sopralluogo comunale del giugno 2023 individua la scuola Pietro Mascagni a circa 486 metri dal locale (misurati secondo il “percorso pedonale più breve”). Ne segue una nota del 5 luglio 2023 con cui il Comune avverte il gestore di non aprire. Il 15 febbraio 2024 il Comune emette quindi un formale provvedimento di chiusura dell’attività di gioco lecito.
La società impugna l’atto davanti al TAR Toscana, sollevando, fra l’altro, un vizio di incompetenza: secondo la difesa, il Comune avrebbe potuto al più segnalare alla Questura la nuova situazione e sollecitare un intervento in autotutela sulla licenza, ma non disporre direttamente la chiusura di un esercizio regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. Il TAR respinge il ricorso, riconoscendo al Comune un autonomo potere repressivo in base alla legge regionale e ritenendo irrilevante il fatto che la Questura avesse negato di esercitare l’autotutela sulla licenza, mantenendola valida per i profili di ordine pubblico.
In appello, il Consiglio di Stato ribalta questa impostazione e chiarisce che la competenza primaria in materia di autorizzazione e, di riflesso, di eventuale ritiro del titolo per l’esercizio del gioco lecito resta in capo alla Questura. Il questore, infatti, deve verificare non solo i requisiti di pubblica sicurezza, ma anche il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili stabilite da leggi regionali e regolamenti comunali. Il procedimento viene “concentrato” per ragioni di semplificazione amministrativa in un unico centro decisionale, che cumula la tutela dell’ordine pubblico e quella della salute in ottica di prevenzione della ludopatia. In questo schema, al Comune spetta un ruolo istruttorio e di vigilanza, ma non un potere autonomo di adottare provvedimenti di chiusura in contrasto con una licenza di polizia ancora valida ed efficace.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che, una volta reso il parere favorevole alla distanza nel 2022, il Comune avrebbe potuto solo sollecitare la Questura ad attivare l’autotutela. E infatti, dagli atti emerge che il Comune, nel giugno 2023, aveva chiesto alla Questura di valutare l’annullamento della licenza; il Questore, con nota del 5 luglio 2023, aveva però escluso di procedere, richiamando il legittimo affidamento ingenerato nel titolare, pur “facendo salvi” i poteri degli enti locali. Secondo Palazzo Spada, tale richiamo non è sufficiente a legittimare il Comune a sostituirsi alla Questura con un ordine di chiusura che collide con un titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità di pubblica sicurezza.
In questa prospettiva, il provvedimento comunale è giudicato illegittimo sia per violazione della sfera di competenza primaria della Questura sia per eccesso di potere, poiché determina la coesistenza incoerente di due atti opposti, uno che autorizza e uno che vieta la medesima attività commerciale. Ritenuto fondato il primo motivo di appello sulla incompetenza, il Consiglio di Stato ha dichiarato assorbite le censure relative alle modalità di misurazione della distanza (e alla sicurezza del percorso pedonale tra scuola e sala giochi) e non è entrato quindi nel merito della discussione tecnica sul tracciato.
Con dispositivo finale, la Sezione Quarta ha accolto l’appello, annullando l’ordinanza di chiusura del 15 febbraio 2024 e condannando il Comune di Prato a rifondere all’appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio, quantificate in complessivi 5.000 euro oltre accessori di legge, compensando invece le spese nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte (Ministero dell’Interno, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Istruzione). sm/AGIMEG










