Treviso, sull’Albo Pretorio l’ordinanza sul gioco che inasprisce le sanzioni per chi non rispetta limiti orari

E’ stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Treviso l’ordinanza del sindaco “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex articoli 86 e 88 del Tulps RD N. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione – modifica”. Con tale normativa, il sindaco ordina “di abrogare il 3 punto del dispositivo dell’ordinanza sindacale prot. n. 1473/04 del 1° febbraio 2016 ad oggetto “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex articoli 86 e 88 del TULPS RD n. 773/1931 e negli esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione” di seguito riportato: “eventuali deroghe agli orari di gioco stabiliti, potranno essere richiesti al Comune previa presentazione di apposita istanza contenente un progetto per il contrasto delle dipendenze da gioco patologico” 2) che, nell’ambito dell’ordinanza di cui sopra, le prescrizioni dettate in punto di sanzioni accessorie secondo cui “in caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex articolo 86 TULPS, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6 TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punto di offerta del gioco) ex articoli 86 e 88 del TULPS RD n. 773/31; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche”, siano modificate e interamente sostituite dalla disposizione seguente: “Ai sensi dell’art. 10 del TULPS, si applica altresì la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS per un periodo da uno a dieci giorni”. L’ordinanza proibisce quindi ai gestori di chiedere deroghe per sugli orari di apertura ed eleva le sanzioni per chi non rispetta le regole. cdn/AGIMEG