Slot, Tar Lombardia respinge ricorso contro stop apparecchi Comune Mantova: “Legittima sospensione dell’attività per recidiva”

“Il ricorso è infondato e va respinto”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) – ha respinto il ricorso di una sala giochi contro il Comune di Mantova per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Dirigente dello Sportello unico attività produttive del Comune ha ingiunto la sospensione del funzionamento degli apparecchi da trattenimento e svago con vincita in danaro dal giorno 11 ottobre al giorno 15 ottobre 2016.  “La società ricorrente, premesso di gestire il gioco del bingo, regolarmente autorizzato, presso un esercizio sito nel Comune di Mantova, esponeva che in data 10.3.2015 il Comune aveva adotta ordinanza PS 50/39/2015 con la quale aveva disposto limitazioni al funzionamento dei suddetti apparecchi da gioco”. Per il Tar Lombardia il Comune “ha regolamentato gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 TULPS e del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, medesimo testo unico, prevedendo, in caso di violazione, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di particolare gravità e recidiva, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a cinque giorni; a seguito di controlli effettuati nei locali gestiti dalla ricorrente, era accertato il funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro in orari in cui non ne era consentito il funzionamento, per cui erano applicate le sanzioni pecuniarie e, vista la recidiva, anche la sanzione della sospensione dell’attività. (…) Ribadito che è indubbio il potere del Comune di regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si osserva, in linea generale, che l’art. 10 del TULPS prevede che “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”. Dunque, la sanzione della sospensione irrogata a seguito dell’accertata e reiterata violazione delle disposizioni e prescrizione relative agli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro trova adeguata copertura in fonte di rango primario e, sotto questo profilo, non appaiono fondate le censure con cui si lamenta, in buona sostanza, la violazione del principio di legalità ex art. 1 legge n. 689/1989 e dell’art. 23 della Costituzione”. lp/AGIMEG