Slot, Cassazione accoglie ricorso Snaitech contro Ag. Entrate: “Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha errato nel non ritenere assoggettabili ad Iva gli incassi residui degli apparecchi”

“La CTR (Commissione Tributaria Provinciale di Milano ndr) ha errato nel non ritenere assoggettabili ad Iva le somme oggetto dell’atto giudiziario costituenti la differenza tra le giocate effettuate dagli utenti e le vincite pagate agli stessi”. La Cassazione ha accolto il ricorso di Snaitech, seguito dall’avvocato Cardia, contro “l’avviso di liquidazione dell’imposta del registro, determinata, in via proporzionale, sulle somme che il Tribunale di Milano ha ingiunto di pagare al Gestore Mi.Da srl in favore di Snaitech spa per mancato versamento da parte del terzo incaricato delle differenza tra somme immesse con le giocate effettuate e gli importi erogati per le vincite dei giochi mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’ad 110 comma 6 T.U. 773/1931, oltre agli interessi e penali contrattuali”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva infatti accolto solo parzialmente il ricorso riconoscendo “l’assoggettamento all’ imposta del registro in misura proporzionale solo delle somme ingiunte a titolo interessi e di penale, stante la loro natura risarcitoria, mentre l’ importo costituente capitale andava tassato in misura fissa per essere lo stesso dovuto in conseguenza di operazioni soggette ad Iva, sia pur esenti”. Avverso la sentenza Snaitech ha proposto ricorso per Cassazione.
“La questione controversa – sottolineano i supremi giudici – è limitata al credito azionato dalla Snaitech nel confronti di Mi.Da composto dal PREU,(…) dal canone di concessioni monopoli (…) e dalla commissione del concessionario. Si tratta, come è pacifico ed in ogni caso documentalmente accertato, di importi costituenti gli ‘incassi residui’ degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’ad 110 r.d. 773/1931, ossia la differenza tra giocate effettuate dagli utenti-giocatori e le somme erogate dagli apparecchi gli utenti-giocatori vincitori”.
“In virtù della convenzione stipulata tra il concessionario di Stato (nella fattispecie Snaitech spa) e il Gestore (nella fattispecie Mi.Da) quest’ultimo è incaricato di svolgere alcuni servizi concessori tra cui la raccolta di incassi residui presso gli esercenti. Sempre secondo quanto previsto dall”accordo di collaborazione per la raccolta delle giocate’ il terzo incaricato della raccolta assume l’obbligo di versare al concessionario entro termini precisi la quota residua per ciascun apparecchio anche per consentire a quest’ultimo l’adempimento di tutti gli obblighi di legge tra i quali il versamento all’Erario del Prelievo Erariale Unico. II fatto costitutivo del diritto di credito fatto valere, con il ricorso alla procedura monitoria, dal concessionario nei confronti del gestore è quindi dato dall’inadempimento da parte del terzo incaricato all’obbligo contrattualmente previsto di riversare alla concessionario gli incassi residui. Orbene – afferma la Cassazione – è fuor di dubbio che le operazioni riscossione di somme provenienti giocate esercitate nell’ambito di una attività imprenditoriale siano in astratto soggette ad IVA”. Ne consegue che in accoglimento del ricorso va quindi cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. cr/AGIMEG