Senato, nota di lettura dl Sicurezza Bis: “Articolo 13 interviene su legge su interventi nel settore del gioco e delle scommesse”

“Il comma 1 dell’articolo 13 interviene sulla legge n. 401 del 1989, relativamente ad Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. In particolare, la lettera a) modifica e integra l’articolo 6 della citata legge, che disciplina il c.d. DASPO, divieto di accesso alle competizioni sportive, modificando il comma 151 (numero 1) e inserendo il comma 1-ter, dove si prevede che il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate”. E’ quanto sottolineato nella nota di lettura, pubblicata al Senato, al provvedimento “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, approvato dalla Camera dei deputati. “La RT – aggiunge – annessa al ddl iniziale A.C. 1913, evidenzia in primis che la norma reca misure per il contrasto a fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, novellando la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e della tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive. In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 401 del 1989 al fine di chiarire i presupposti applicativi del provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO). Il comma 2 – continua – interviene sull’articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, concernente il divieto di agevolazioni nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento di cui all’articolo 6 della legge n. 401 del 1989, al fine di eliminare ogni dubbio circa la necessità che il soggetto sottoposto a DASPO non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) ottenga la riabilitazione del questore per poter avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. Si tratta di disposizioni che hanno natura ordinamentale, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Circa le modifiche approvate in Commissioni riunite alla Camera dei deputati nel corso dell’esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha riferito di non aver osservazioni per quanto di competenza. Al riguardo, con riferimento alla riformulazione del comma 1, numero 5), ritenendo che le norme possano essere attuate, come del resto espressamente previsto, in condizioni di neutralità finanziaria, nulla da osservare”, conclude. cdn/AGIMEG