Senato: il Milleproroghe è legge, preclusi tutti gli emendamenti sul gioco

Con 154 voti favorevoli, 96 contrari e nessun’astensione, il Senato ha dato il via libera definitivo al Decreto Milleproroghe. Il testo prevede il potenziamento delle Agenzie Fiscali e il rinvio al 30 settembre del termine per accedere ai contributi del Governo per riaprire i negozi sfitti dei piccoli comuni. Non possono tuttavia accedere al beneficio le sale gioco o scommesse, o le attività che hanno slot o videolottery. Preclusi tutti gli emendamenti che riguardavano i giochi.

Pagano, Perosino, Rizzotti (FIBP-UDC)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42.1.

(Digitalizzazione dei pagamenti nel gioco pubblico in rete fisica)

1. All’articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

”9-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo sui giochi e per assicurare la certezza del prelievo, al fine di realizzare l’obiettivo della progressiva riduzione dell’utilizzo del denaro contante, la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per l’acquisto dei servizi di gioco, commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l’applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento dei prelievi dalla carta medesima. I concessionari comunicano all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli l’avvio della commercializzazione del gioco pubblico tramite carta prepagata trasmettendo le specifiche del sistema installato”».

Pagano, Perosino, Rizzotti

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Definizione transattiva delle controversie con i soggetti titolari di concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive)

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei princìpi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, pari al 50 per cento della somma accertata nelle predette pronunce, oltre accessori per interessi e rivalutazione;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro per l’anno 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini (FdI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

1. All’articolo 1, comma 540, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 13 6, e come ulteriormente modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: ”luglio 2020”, sono sostituite dalle seguenti: ”gennaio 2021”».

Calandrini, de Bertoldi, Iannone, La Pietra, Rauti, Zaffini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Proroga avvio lotteria dei corrispettivi)

1. All’articolo 1, comma 540, primo periodo; della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la parola: ”2020”, è sostituita dalla seguente: ”2021”».

cdn/AGIMEG