Senato, assegnato a Commissioni riunite Finanze e Sanità disegno di legge “Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del Gap”

Assegnato all’esame delle Commissioni riunite Finanze e Igiene e sanità del Senato il disegno di legge a firma Elio Lannutti e altri del M5S che reca ‘Norme per il contrasto, la riduzione e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico’. Previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell’Unione europea). “La presente legge reca disposizioni volte a garantire e tutelare il diritto alla sa­lute, ai sensi dell’articolo 32 della Costitu­zione e secondo quanto previsto dalla Costi­tuzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), firmata a New York il 22 lu­glio 1946. Al comma 1 dell’articolo 36-bis del te­sto unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, dopo la lettera g) è ag­giunta la seguente: «g-bis) sulle reti di comunicazioni elettroniche è vietata qualsiasi forma di pubblicità di giochi che prevedano la vincita o la perdita, prevalentemente aleatorie, di soldi o di altre utilità». Le disposizioni – si legge nel testo – di cui alla legge 16 marzo 2006, n.146, in materia di operazioni sotto copertura, si applicano anche per l’im­piego di ufficiali e agenti di polizia giudi­ziaria nelle indagini riguardanti il commer­cio di gioco d’azzardo in tutte le sue forme. Il tagliando per la partecipazione a qualsiasi forma di lotteria o di gioco istan­taneo deve riportare le informazioni riguar­danti il rischio che si corre e le percentuali legate alle possibilità di perdita o di vincita nonché ulteriori messaggi di avvertimento circa il pericolo di sviluppare patologie le­gate al gioco d’azzardo. Le informazioni e i messaggi di cui al periodo precedente sono definiti dall’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito presso il Ministero della salute, di seguito denominato «Osservatorio». Nei locali dove è consentita la parteci­pazione ai giochi d’azzardo in qualsiasi forma sono vietati il fumo e il consumo di bevande alcoliche. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1975, n.584. Il conduttore del lo­cale in cui si sia verificata la violazione è punito con la sanzione amministrativa di cui al medesimo articolo 7, comma 2, della legge n.584 del 1975; in caso di reitera­zione, si applica la sanzione della chiusura temporanea del locale fino a trenta giorni. L’Osservatorio – continua il testo – pubblica, con cadenza annuale, le indicazioni e le precauzioni cui dovranno conformarsi i software per il gioco d’azzardo online e per il gioco d’azzardo elettronico. Le proposte di moratoria per i nuovi giochi d’azzardo e di modifica o va­riazione delle caratteristiche dei giochi d’az­zardo sono sottoposte al parere vincolante dell’Osservatorio. Le disposizioni della presente legge e la normativa statale in materia di contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo costituiscono princìpi fondamentali dell’ordina­mento in materia di tutela della salute, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni e gli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, possono adottare disposizioni che prevedano limitazioni ulte­riori rispetto a quelle previste dalla norma­tiva statale con riferimento alla distanza delle sale gioco da istituti di istruzione, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto e altri luoghi sensibili. I comuni, con proprie determinazioni, possono adottare un apposito logo indicativo dell’assenza di apparecchi per il gioco d’az­zardo in un locale pubblico o aperto al pub­blico, da rilasciare, su loro richiesta, agli esercenti interessati. La partecipazione ai giochi d’azzardo, anche online, di qualunque tipologia, è con­sentita esclusivamente tramite l’utilizzo della tessera sanitaria. Ogni postazione per il gioco d’azzardo, nonché ogni modalità di connessione telematica per il gioco online, deve essere dotata di appositi meccanismi o sistemi di inserimento dei dati che impon­gano preventivamente l’utilizzo della tessera sanitaria ai fini dell’accesso al gioco. Il soggetto che intende precludersi la possibilità di partecipare ai giochi d’azzardo può presentare richiesta ad un apposito uffi­cio, indicato da ciascuna regione entro un mese dalla data di entrata in vigore del de­creto di cui al comma 3, al fine di ottenere la disabilitazione della propria tessera sani­taria per i soli utilizzi di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di en­trata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione delle nuove funzionalità della tessera sanitaria, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Il Ministero della salute cura la predi­sposizione, all’interno dei Servizi per le di­pendenze patologiche (SerD) del Servizio sanitario nazionale, di articolazioni speciali­stiche per i pazienti affetti da disturbo da gioco d’azzardo che garantiscano loro per­corsi differenti rispetto ai pazienti con di­pendenza da sostanze stupefacenti o psico­trope. Per i soggetti – aggiunge il testo – con diagnosi conclamata di dipendenza da gioco d’azzardo patologico può essere nominato un amministratore di sostegno ai sensi del capo I del titolo XII del libro primo del codice civile. L’ammini­stratore di sostegno, previa autorizzazionedel giudice tutelare, può richiedere la disa­bilitazione della tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della presente legge. È istituito presso il Ministero della sa­lute il fondo per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo patologico, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decor­rere dall’anno 2019. Il fondo di cui al comma 3 è alimen­tato con le risorse derivanti da una quota percentuale, stabilita con decreto del Mini­stro dell’economia e delle finanze, del get­tito IRAP complessivo nazionale derivante dalla tassazione degli esercenti e operatori di attività di gioco d’azzardo. Con il medesimo decreto le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni, in misura proporzionale alle dia­gnosi di dipendenza da gioco d’azzardo pa­tologico riscontrate tra i residenti in cia­scuna regione, per essere destinate al si­stema dei servizi di cura e assistenza alle persone affette da disturbi da gioco d’az­zardo. Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predispone campagne di infor­mazione annuali e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche con il coin­volgimento degli enti locali e delle articola­zioni territoriali del Servizio sanitario nazio­nale”, conclude il testo. lp/AGIMEG