Scommesse, Cassazione: “Attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse è reato anche se il centro è stato sanato”

La Corte di Cassazione ha ribadito il fatto che l’intermediazione nella raccolta delle scommesse è un reato. Nei centri scommesse sprovvisti di autorizzazioni non è possibile raccogliere direttamente gioco, altrimenti il titolare del centro commette il reato di intermediazione. È quanto sostenuto dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di un operatore campano che era stato condannato dalla Corte d’Appello di Salerno per il reato di “esercizio abusivo dell’organizzazione di scommesse in quanto privo della concessione rilasciata dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato”. L’imputato, titolare di un centro collegato a un bookmaker senza concessione, era stato condannato nonostante l’adesione alla regolarizzazione fiscale prevista dalla legge di stabilità 2015. “L’attività svolta dall’imputato non era limitata alla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti posto che l’indagato svolgeva una vera e propria attività illecita di intermediazione, raccogliendo direttamente le scommesse”, si legge nella sentenza. “L’attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato – anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato – è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse. La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione, sì che non è ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione”. La sanatoria prevedeva che “al titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente, fino alla data di scadenza, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari, in nessun passaggio del provvedimento normativo, chiaramente volto a consentire la protrazione dell’attività svolta, si contempla l’estinzione o la non perseguibilità del reato eventualmente derivante dalle condotte pregresse poste in essere, sì che detta regolarizzazione non può che operare, quanto agli aspetti penalistici, per i soli comportamenti successivi”. cdn/AGIMEG