Match fixing, Convenzione Magglingen: parere favorevole della I Commissione Camera alla legge di ratifica

Parere favorevole della Commissione Affari Costituzionali della Camera al disegno di legge di ratifica della Convenzione di Magglingen del 18 settembre 2014. La Convenzione – ha spiegato la relatrice Daniela Matilde Maria Gasparini – “è uno strumento specifico in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale”. Gasparini ha ricordato che che negli ultimi due decenni, vi è stato “un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi” che ha incentivato “lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite”. Tutto questo è evidente soprattutto nel mercato delle scommesse: da un lato sono cresciute a dismisura le tipologie di scommesse disponibili – “a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti” – e si sono diffuse “scommesse più facili da influenzare e forme di manipolazione più difficili da scoprire”; dall’altro si è sviluppato “un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla combine traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita”. Gasparni ha quindi illustrato il contenuto della Convenzione, con riferimento alle scommesse in particolare ha spiegato che l’articolo 10 “fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, l’articolo 11 indica talune ipotesi quali il blocco o limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori «remoti» di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali. L’articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse”.
Viene costituito inoltre Comitato di follow-up della Comvenzione che ha “la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.
La legge di ratifica della Convenzione – ha spiegato ancora Gasparini – individua nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni: “l’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale”. La legge di ratifica, inoltre, inserisce nella legge n. 401 del 1989 un nuovo articolo 5-bis, consentendo così al giudice “in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse)”, di “ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2)”.
LA legge di ratifica, ancora, introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, con l’obiettivo di “indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati”. In particolare “in caso di commissione di delitti, all’ente verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote”. A queste si aggiungono anche delle sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno. Il parere della Commissione Affari Costituzionali è stato reso in sede consultiva e trasmesso alle Commissioni Giustizia e Affari Esteri, che invece esaminano il provvedimento in sede referente. gr/AGIMEG