Legge regionale Basilicata su lotta al gioco patologico: per la Consulta la questione di incostituzionalità è “manifestamente infondata”

“La questione vertente sull’art. 45 della legge regionale della Basilicata n. 19 del 2017 (Modifica all’art. 6 della legge regionale 7 ottobre 2014, n. 30 “Misure per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico ndr) è manifestamente infondata”. È quanto afferma la sentenza della Consulta sul Collegato alla legge regionale di stabilità della Basilicata, impugnato dal Consiglio dei Ministri nel settembre 2017. La legge contiene infatti alcune modifiche al testo per la prevenzione del gioco patologico: il testo impugnato dal CDM fa riferimento alla norma che stabilisce la distanza minima dai luoghi sensibili per le sale da gioco a 500 metri. “Con la disposizione impugnata, il legislatore regionale ha infatti inteso esclusivamente correggere l’errore materiale costituito dall’indebita inserzione dell’avverbio «non», dopo le parole «nel caso di ubicazioni in un raggio», contenuto nell’art. 6 della legge della Regione Basilicata 27 ottobre 2014, n. 30». Prima dell’intervento censurato, la disposizione disponeva: «l’autorizzazione all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette». La presenza del secondo «non» appare priva di qualunque significato coerente con la ratio legis. È chiaro quindi che quanto disposto dall’impugnato art. 45 si è reso necessario al fine di assicurare l’osservanza di una distanza minima di sicurezza dai luoghi ritenuti sensibili. L’accoglimento della questione nei termini richiesti dal ricorrente avrebbe invece l’effetto aberrante di vanificare la tutela che la previsione di una zona minima di distanza intende assicurare”. lp/AGIMEG