In Gazzetta Ufficiale: il decreto di modifica della Direttiva Antiriciclaggio. Implementate misure di prevenzione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto legislativo che introduce modifiche e integrazioni ai decreti legislativi recanti attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, nonché attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 10 novembre. Scopo della normativa quello di: puntualizzare le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio; individuare misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; introdurre una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi; consentire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria; stabilire, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi; apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati. Nel testo anche dei riferimenti al settore del gioco. Così, “Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s’intendono per: a) attivita’ di gioco: l’attivita’ svolta, su concessione dell’Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un’operazione di gioco; c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco; d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonche’ le attivita’ di ricarica e i prelievi; e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l’apertura del conto di gioco e alla cui stipula e’ subordinata la partecipazione a distanza al gioco; f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attivita’ di gioco; g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’attivita’ di gioco; h) operazione di gioco: un’operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro; i) videolottery (VLT): l’apparecchio da intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura e’ allocata presso il concessionario.»”. cdn/AGIMEG