Giunta Regionale Toscana: “Rinnovi contrattuali di Slot e Vlt non sono soggetti al regime delle distanze minime”

La legge regionale della Toscana individua per slot e vlt le distanze dai luoghi sensibili, ma non si applica a rinnovi o subentri contrattuali, così come agli apparecchi che vengono spostati o sostituiti. E’ questo il contenuto di una circolare che la Giunta Regionale della Toscana ha inviato agli sportelli comunali che si occupano delle attività commerciali. Il documento fornisce così una importante interpretazione sulla norma modificata a gennaio 2018 che prevede almeno 500 metri di distanza dai luoghi sensibili. Nel dettaglio, la circolare precisa che le distanze non si applicano “agli spazi per il gioco e ai centri scommesse, già aperti alla data del 15 febbraio 2018”. La Giunta rende noto che la legge regionale fa riferimento, parlando di nuove installazioni, “agli apparecchi nuovi nel senso di aggiuntivi rispetto a quelli già detenuti” all’entrata in vigore, in modo che non sono da ritenersi come nuove installazioni gli apparecchi che vengono sostituiti o solamente spostati. Nella circolare si sottolinea infatti che l’intenzione del legislatore è quella di mantenere invariato il numero di slot e Vlt, “non quella di smantellare gli apparecchi già esistenti”. Sulla questione relativa ai subentri nei contratti con i concessionari Vlt o con i distributori slot, la circolare recita che “nel caso di mero rinnovo o mero subentro che non modifichino in alcun modo le condizioni contrattuali precedenti, non siamo in presenza di un nuovo contratto”, ma solo del cambio di una della parti, quindi gli apparecchi potranno continuare a essere utilizzati. lp/AGIMEG