Giochi, Tar Lombardia respinge ricorso contro diniego SCIA: “inizio attività in contrasto con distanziometro”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha rigettato un ricorso per l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Bedizzole (BS) ha respinto la richiesta di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività ndr) di subingresso in sala giochi, in quanto considerata come inizio attività e, quindi, incompatibile con la deliberazione della Giunta Comunale del 2014. Il Tar evidenzia come “nonostante l’entrata in vigore della legge regionale n. 8/2013 e la pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. X/1274/2014, che aveva determinato in 500 metri la distanza minima per la collocazione di apparecchi di gioco di azzardo dai luoghi sensibili, il Comune di Bedizzole con apposita deliberazione del 28.2.2014 aveva rilasciato al sig. Rossi Gianbattista l’autorizzazione all’apertura della sala giochi nel suddetto locale, salvo, poi, revocarla, in data 10.4.2014, per escludere il medesimo dalle aree in cui è consentita l’apertura dell’attività in questione; in data 24.6.2016, la sig.ra Rossi Elisa presentava al Comune di Bedizzole –ove perveniva in data 2.8.2016 – la segnalazione certificata di inizio attività che, però, era rigettata dal Comune in data 3.8.2016”. Per il Tar “non può che ribadirsi che nel caso in esame si tratta di ‘nuova installazione’ di apparecchi da gioco, con la conseguenza che la stessa soggiace alla disciplina sulle distanze dai luoghi sensibili di cui alla deliberazione n. 53 del 2014. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Il censurato diniego è fondato sulla corretta considerazione che l’attività che la ricorrente intende porre in essere deve essere considerata come inizio di nuova attività e non come prosecuzione di altra già in essere, atteso che a fronte di un esercizio commerciale di fatto cessato alla data del 16.7.2014, non è configurabile alcuna continuità aziendale (subingresso) a seguito di una istanza presentata solo in data 1.8.2016 … senza contare che la ricorrente non fosse nemmeno provvista della licenza di Pubblica Sicurezza (acquisita solo in data 23.2.2016)”. lp/AGIMEG