Giochi, presentato progetto di legge Meloni (FdI) su prevenzione e contrasto gioco patologico

Presentato alla Camera da Giorgia Meloni (FdI) il progetto di legge “Norme per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico, nonché in materia di pubblicità del gioco d’azzardo, di tutela dei minori e di disciplina dell’apertura di sale da gioco”. La proposta di legge “si pone l’obiettivo di combattere in modo più incisivo il Gap, anche attraverso una più efficace attività di prevenzione. “Per combattere questa forma di dipendenza si legge nel testo – è importante che vi sia un intervento uniforme in tutto il territorio. La prevenzione, la cura e la riabilitazione relative al Gap sono di competenza dei servizi per le dipendenze patologiche del Servizio sanitario nazionale, che prevedono interventi ambulatoriali e residenziali per i soggetti affetti da Gap, nonché, ove necessario, in favore dei loro familiari”.

“Al fine di prevenire la pratica del gioco d’azzardo nella fascia di età inferiore a diciotto anni, l’accesso al gioco avviene esclusivamente tramite l’uso di un’apposita tessera elettronica. L’adeguamento degli apparecchi di gioco è effettuato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more di tale adeguamento la partecipazione a qualsiasi forma di gioco d’azzardo è subordinata alla presentazione della tessera sanitaria Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con i rappresentanti delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le linee guida per disciplinare l’avvio di iniziative di prevenzione del Gap nelle scuole dell’obbligo, anche attraverso specifici programmi di formazione degli insegnanti. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni”.

“La comunicazione commerciale relativa ai giochi d’azzardo non deve: incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato; negare che il gioco possa comportare rischi; presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro; indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o di eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minorenni e rappresentare questi ultimi, o soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; utilizzare segni, disegni, personaggi o persone, direttamente e primariamente legati ai minorenni; che possono generare un diretto interesse sugli stessi minorenni indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere l’autostima, la considerazione sociale e il successo interpersonale; rappresentare l’astensione dal gioco come un valore negativo; indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione. Le comunicazioni commerciali relative a giochi con vincite in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. È fatto divieto di trasmettere comunicazioni commerciali relative ai giochi d’azzardo nelle fasce orarie protette, sui mezzi di trasporto pubblico, nonché l’esposizione di materiale pubblicitario degli stessi a meno di trecento metri da luoghi sensibili frequentati dai minori, quali istituti scolastici, oratori, centri giovani ed altri”.

“L’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. L’autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. I comuni possono stabilire luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica”.
“Il sindaco può introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela”.
Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e i rappresentanti delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un documento contenente le linee guida per l’attivazione di misure di prevenzione del Gap, la cui attuazione è affidata alle amministrazioni comunali congiuntamente agli esercenti le attività di gioco. Formano altresì oggetto del documento l’individuazione delle modalità di controllo del rispetto delle disposizioni adottate, nonché l’avvio di una campagna informativa relativa ai rischi collegati al gioco non controllato.

Per quanto riguarda il fondo Gap, “la dotazione del Fondo è definita annualmente attraverso la destinazione dell’uno per cento del fatturato complessivo delle vincite dei giochi e delle scommesse realizzato nell’anno precedente a quello di riferimento. La percentuale di cui al secondo periodo del presente comma proviene, in misura uguale, dalla riduzione della remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla riduzione della percentuale di vincite spettante ai giocatori”. Alla scadenza delle concessioni per apparecchi di gioco d’azzardo (slot machine e videolottery) e alla richiesta di nuove concessioni, queste sono autorizzate esclusivamente all’interno di apposite sale da gioco. Con decreto del Ministro della salute sono disciplinate le caratteristiche tecniche delle sale.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, sono disciplinate le categorie delle sale da gioco, le concessioni di sito e di gestione, le misure di revoca, limitazione e sospensione, le sanzioni amministrative e le disposizioni penali, nonché le distanze minime tra sale da gioco. Con il medesimo decreto sono altresì definite le misure di sicurezza e le misure necessarie per prevenire le forme patologiche del gioco d’azzardo che le sale da gioco devono adottare, le misure di divieto ed esclusione dal gioco, nonché le misure di identificazione e le limitazioni all’ingresso. I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco. È istituito un albo nazionale dei giocatori che chiedono l’esclusione dai siti di gioco a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio Gli esercenti le sale da gioco e il personale ivi operante sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dalle aziende sanitarie locali, relativi ai rischi del Gap e alle strutture di sostegno. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tutti gli esercizi commerciali o pubblici all’interno dei quali sono installati gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono ospitare i medesimi in spazi idonei, separati da quelli adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande o altri servizi. lp/AGIMEG