Scommesse, CGE su domande pregiudiziali Tribunale di Salerno: “Cessione della rete è illegittima”

La cessione della rete al termine delle concessioni per le scommesse è illegittima. La Corte di Giustizia Europea, come riportato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ha rinviato al Tribunale di Salerno tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale italiano riguardanti il rilascio delle concessioni in materia di gioco d’azzardo e relative ai ricorsi di tre titolari di centri collegati a operatori esteri. “Con ordinanza del 4 aprile 2017 la Corte (Settima Sezione) ha dichiarato: 1) Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni. 2) Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale imponga al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora tale restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare”, si legge nella Gazzetta Ufficiale Europea. cdn/AGIMEG

La sentenza Laezza ha stabilito che non è conforme ai principi comunitari una norma che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso – alla scadenza della concessione – l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e raccolta del gioco, mentre è legittima la previsione di concessioni con una durata inferiore a quelle rilasciate in passato, per consentire un allineamento temporale. Le ordinanze applicano anche a questi altri casi la decisione della Corte, affidando la verifica dei singoli casi ai giudici italiani che avevano inviato la questione in Lussemburgo.