Giochi: in Gazzetta Europea la posizione del Parlamento europeo su regolamento su sistema finanziario. Nel testo norme sul gioco

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l’11 marzo 2014 in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Nel documento figurano alcune correzioni rispetto al testo originale. Per quanto concerne il gioco, tra le considerazioni: “Il ricorso al settore del gioco d’azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell’attività criminosa è anch’esso interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d’azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l’obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Nell’adempiere a tale obbligo di adeguata verifica, è opportuno adottare un approccio basato sul rischio che tenga conto dei differenti rischi rappresentati dalle diverse tipologie di servizi di gioco d’azzardo e determini se rappresentano un rischio elevato o esiguo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. Occorre tener conto altresì delle caratteristiche delle diverse tipologie del gioco d’azzardo, anche mediante una differenziazione tra casinò, gioco d’azzardo online o altre modalità di prestazione di servizi di gioco d’azzardo. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione di questa soglia all’incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d’azzardo dovrebbero assicurare che l’adeguata verifica della clientela, se condotta all’ingresso possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente. Il riciclaggio dei proventi di attività criminose assume forme sempre più sofisticate, tanto da includere il circuito illegale — e talvolta anche quello legale — delle scommesse, in particolare quelle relative agli eventi sportivi. Sono emerse nuove forme di attività criminose lucrative, come le partite truccate, ormai divenute una modalità redditizia di attività criminosa connessa al riciclaggio”. “Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, prestatore di servizi relativi a società e trust o prestatore di servizi di gioco d’azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi”, riporta il testo. Inoltre, si legge nella direttiva adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, “la presente direttiva si applica ai seguenti enti obbligati: (…) prestatori di servizi di gioco d’azzardo. Ad eccezione dei casinò, gli Stati membri possono decidere di esentare del tutto o in parte determinati servizi di gioco d’azzardo, dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sulla base del basso rischio connesso alla natura dei servizi sulla base di valutazioni del rischio. Prima di applicare un’esenzione, lo Stato membro interessato chiede l’approvazione della Commissione”. All’art. 6 tra gli aspetti trattati nella valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno con particolare riferimento alle attività transfrontaliere: “i rischi associati a ciascun settore interessato, in particolare i settori non finanziari e il settore del gioco d’azzardo”. Inoltre, all’art. 10, “gli Stati membri assicurano che gli enti obbligati applichino gli obblighi di adeguata verifica della clientela sui casinò, quando eseguono operazioni occasionali d’importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia eseguita in un’unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate; sul gioco d’azzardo online, quando instaurano un rapporto d’affari; sui prestatori di altri servizi di gioco d’azzardo, quando corrispondono vincite di 2 000 EUR o più”. L’art. 44 prevede che: “gli Stati membri dispongono che i cambiavalute e i prestatori di servizi relativi a società e trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo ottengano un’autorizzazione”. Infine, all’art. 45: “Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e i prestatori di servizi di gioco d’azzardo, le autorità competenti dispongono di poteri di vigilanza rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto. Le autorità competenti incaricate della vigilanza degli enti creditizi e finanziari verificano l’adeguatezza della consulenza legale ricevuta al fine di ridurre l’arbitraggio normativo e giuridico in caso di pianificazione ed elusione fiscale aggressiva”. cdn/AGIMEG