Giochi, Friuli Venezia Giulia: pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale la legge che modifica le disposizioni sul Gap

E’ stata pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale del Friuli Venezia Giulia la legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)”. La normativa prevede la distanza di 500 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, per l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta di scommesse dai luoghi ritenuti sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado; centri preposti alla formazione professionale; luoghi di culto; impianti sportivi; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette; luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche; luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune; istituti di credito e gli sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati; stazioni ferroviarie. La normativa stabilisce inoltre la possibilità per i Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto; di stabilire gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere; di stabilire le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto delle disposizioni. Infine, sale giochi e scommesse dovranno adeguarsi alle nuove regole entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre entro tre anni nel caso di qualsiasi altra attività. cdn/AGIMEG