E’ stata pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale del Friuli Venezia Giulia la legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)”. La normativa prevede la distanza di 500 metri, seguendo il percorso pedonale più breve, per l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta di scommesse dai luoghi ritenuti sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado; centri preposti alla formazione professionale; luoghi di culto; impianti sportivi; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; strutture ricettive per categorie protette; luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche; luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune; istituti di credito e gli sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati; stazioni ferroviarie. La normativa stabilisce inoltre la possibilità per i Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto; di stabilire gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere; di stabilire le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto delle disposizioni. Infine, sale giochi e scommesse dovranno adeguarsi alle nuove regole entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mentre entro tre anni nel caso di qualsiasi altra attività. cdn/AGIMEG