Giochi, Cassazione annulla condanna per intermediazione: “Totem con giochi promozionali ed elementi di abilità sono leciti”

“Deve rilevarsi che manca nella sentenza impugnata la descrizione delle caratteristiche dei giochi che potevano essere effettuati con gli apparecchi “totem” messi a disposizione del pubblico nel bar gestito dall’imputata” e per questo motivo si “annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva condannato il ricorrente alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989, per avere, in qualità di titolare di un bar, partecipato alla raccolta a distanza senza autorizzazione di offerte di gioco mediante tre c.d. “totem”, collegati via internet a una piattaforma non autorizzata dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nella libera disponibilità dei clienti. Secondo la prospettazione difensiva, si tratta di “giochi promozionali”, cioè di giochi gratuiti al fine di promuovere l’acquisto di altri servizi o beni quale prevalente oggetto dell’attività on-line. Tale loro caratteristica li sottrarrebbe alla disciplina dei giochi d’azzardo, riconducendoli all’ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, n. 2000/31/CE. Tale direttiva consente i giochi che trasformano i punti vinti in un valore per l’acquisto di beni e servizi, ovvero per l’intrattenimento tramite giochi disponibili sulla piattaforma. Ciascun giocatore aveva una sua smart card e una password e pertanto, “l’imputata non interferiva in alcun modo nei conti di gioco né nelle scommesse, né effettuava la ricarica della stesse smart card. E, del resto, come visto, l’imputazione non fa riferimento ad una attività di intermediazione illecita, ma solo alla messa a disposizione degli apparecchi “totem” senza autorizzazione, ovvero di giochi che trasformano i punti vinti in un valore per l’acquisto di beni e servizi, o per l’intrattenimento tramite altri giochi disponibili sulla piattaforma”. Per la Cassazione “sono considerati leciti gli apparecchi nei quali, «insieme con l’elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina»”. lp/AGIMEG