DL Ordinamento Sportivo, Verifica delle quantificazioni: “Necessaria valutazione sul gettito minore per divieto di scommesse su partite di calcio della Lega nazionale dilettanti”

“Le norme, modificate durante l’esame in sede referente, recano le seguenti deleghe legislative finalizzate all’adozione di: uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al D.lgs. n. 242/19993 (articolo 1). Si riportano a seguire alcuni dei principi e criteri direttivi previsti ai fini dell’esercizio della delega. Viene prevista la definizione degli ambiti dell’attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato, delle associazioni benemerite e degli organismi sportivi, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 1, comma 630, della legge n. 145/2018, e con il ruolo proprio del CONI di governo dell’attività olimpica, in armonia con l’ordinamento sportivo (articolo 1, comma 1, lett. d). Viene, altresì, prevista la possibilità di disporre il divieto delle scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti (articolo 1, comma 1, lett. e-bis), nonché l’individuazione di forme e condizioni di azionariato popolare per le società professionistiche (articolo 1, comma 1, lettera i-bis)”. E’ quanto si legge nella Verifica delle quantificazioni per il provvedimento “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione” pubblicata alla Camera. “La relazione tecnica afferma che dall’attuazione delle deleghe sopra descritte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le modifiche e le integrazioni apportate alle disposizioni in esame nel corso dell’esame in sede referente non sono corredate di relazione tecnica”, continua il testo. “In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme sopra descritte contengono una serie di deleghe legislative per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (articolo 1), ai rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e all’esercizio della professione di agente sportivo (articolo 5), agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile delle federazioni sportive nazionali e degli altri enti riconosciuti dal CONI (articolo 13). Tali disposizioni sono corredate di clausole di invarianza finanziaria e la relazione tecnica, in merito all’attuazione delle summenzionate deleghe, riferisce che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, si rammenta che la delega contenuta all’articolo 13, comma 1, prevede un ulteriore meccanismo volto ad assicurare la copertura di eventuali oneri, consistente nel rinvio all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009. Tanto premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto che la neutralità delle normative delegate ovvero eventuali effetti onerosi, non determinabili in questa fase, potranno essere verificati in occasione della predisposizione della normativa delegata”, aggiunge il testo. “Peraltro, con specifico riguardo alla delega relativa al riordino del CONI e della disciplina dell’associazionismo sportivo (articolo 1, comma 1), andrebbe acquista una valutazione in merito alla possibilità che si verifichino effetti di minor gettito, nel caso in cui sia disposto (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. e-bis) il divieto di scommesse sulle partite di calcio delle società della Lega nazionale dilettanti. Ciò al fine di suffragare l’assunzione che il predetto criterio di delega possa essere attuato a condizioni di invarianza finanziaria, come previsto dalla clausola di neutralità riportata al comma 4 dello stesso art. 1. Si evidenzia che la norma di delega non prevede infatti il rinvio all’art. 17, comma 2, per la copertura di eventuali oneri connessi all’esercizio della delega”, conclude. cdn/AGIMEG