DL Crescita, respinto subemendamento su 15 milioni di euro all’anno del gettito erariale su giochi e scommesse al Friuli

E’ stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia l’emendamento presentato dai Relatori al DL Crescita nelle Commissioni riunite V e VI alla Camera “che al comma 1 modifica la disciplina di riparto del prelievo erariale unico – PREU, contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008 al fine di destinare le relative risorse a Sport e salute Spa (anziché al Coni) per il finanziamento delle federazioni sportive e di altri soggetti sportivi, fermo restando il finanziamento dell’Unire e, al contempo, al comma 2, mantiene ferma fino al 31 dicembre 2019 la validità dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di agente sportivo rilasciati dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2017, ovvero fino all’entrata in vigore della norma (contenuta nella legge di bilancio 2018) che ha istituito e disciplinato il Registro nazionale degli agenti sportivi”. Respinto il subemendamento Sandra Savino che chiedeva di apportare tali modifiche ad un emendamento dei relatori per la regione Friuli Venezia Giulia: “a) al comma 875-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall’anno 2019 lo Stato riconosce alla regione una quota di partecipazione del gettito erariale sui giochi e le scommesse maturato nell’ambito del territorio regionale nel limite di 15 milioni di euro in ragione d’anno.; b) dopo il comma 875-quater aggiungere il seguente: 875-quater.1. All’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole « delle entrate derivanti dai giochi » sono soppresse; c) al comma 2-sexies aggiungere, in fine, il seguente periodo: All’onere derivante dal comma 875-quater, ultimo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Approvate invece tali modifiche all’articolo 30: “All’articolo aggiuntivo 30-ter introdotto dagli identici emendamenti Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039: al comma 9, primo periodo, le parole: « al comune di residenza » sono sostituite dalle seguenti: « al comune nel quale è situato l’esercizio di cui ai commi 1 e 2 »”. Gli emendamento Ruocco e Gusmeroli prevedono: “la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti” ed escludono dall’agevolazione le sale per scommesse o i locali che hanno al loro interno apparecchi da intrattenimento. Approvato infine il decreto Crescita, le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato mandato ai relatori Raphael Raduzzi (M5S) e Giulio Centemero (Lega), a riferire in Aula. cdn/AGIMEG