Consiglio di Stato respinge ricorso Comune Bolzano: “Sale giochi restano aperte fino a luglio 2022”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha respinto il ricorso avanzato dal Comune di Bolzano per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano con la quale il Tar ha sospeso la decadenza della licenza per alcune sale giochi. “Ad un primo sommario esame, non può escludersi la fondatezza del ricorso e che il pregiudizio lamentato sussiste, tenuto conto che, nella sostanza, il provvedimento impugnato consiste in una pronuncia di decadenza dell’autorizzazione adottata in violazione del regime di proroga automatica introdotto dall’art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (ritenuto dalla giurisprudenza applicabile anche alla materia dei giochi e delle scommesse)”, aveva evidenziato il Tar.

Per il Consiglio di Stato “l’ordinanza appellata ha statuito negativamente su un’istanza di modifica della misura cautelare (…) e motivata sulla base dalla circostanza di nuove aperture di sale giochi nel Comune di Bolzano (dimostrando l’assenza del lamentato effetto espulsivo del gioco legale in relazione con la legge provinciale n. 13/1992) e di un nuovo orientamento di questo Consiglio di Stato, che in alcune recenti ordinanze cautelari avrebbe rigettato le istanze di sospensiva dei provvedimenti emessi dal Comune di pronuncia della decadenza delle licenze con conseguente chiusura delle sale giochi, ritenendo non più ostativa per il decidere la pendenza dei ricorsi per revocatoria avverso la sentenza n. 1618/2019; ai sensi dell’art. 58 c.p.a., ‘le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare’; le circostanze fattuali sopravvenute successivamente al primo provvedimento cautelare, idonee a giustificare la riproposizione della domanda cautelare in origine rigettata, devono influire sul rapporto amministrativo inciso dagli atti censurati in giudizio, determinando un mutamento dell’originario assetto sostanziale attuato tra le parti e su cui ha statuito il giudice adito”.

“Nel caso di specie – evidenzia il CdS – la sopravvenienza richiamata in appello afferisce ad atti che tuttavia rientrano nella normale attività amministrativa e non influiscono direttamente sul rapporto amministrativo per cui è causa” ed inoltre “il denunciato nuovo orientamento della Giustizia amministrativa (sia in sede cautelare che in quella di cognizione di merito) nella materia in esame non integra però, ai fini dell’applicazione dell’art. 58 c.p.a., le condizioni per poter apprezzare nuove o diverse valutazioni giuridiche“. Per questi motivi il Consiglio di Stato respinge l’appello del Comune di Bolzano, in attesa della trattazione di merito del ricorso la cui udienza pubblica è fissata per il 20 luglio 2022. lp/AGIMEG