Camera: “Ammissibile divieto su scommesse sulle partite di calcio dei campionati dilettanti”

In VII Commissione Cultura alla Camera, durante la discussione del provvedimento riguardante le “deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, il presidente Luigi Gallo (M5S) ha ricordato che: “l’articolo aggiuntivo 3.01 Furgiuele è stato valutato ammissibile sulla base di specifici presupposti e valutazioni, che andranno confermati nel corso dell’esame. L’articolo aggiuntivo vieta le scommesse sulle partite di calcio nei campionati della Lega nazionale dilettanti. La proposta, recando una riduzione dell’offerta di gioco che incide sulla base imponibile delle scommesse, è potenzialmente suscettibile di comportare una riduzione di gettito da entrate extratributarie. Tuttavia, è stata valutata ammissibile nel presupposto che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli possano essere conseguentemente ridefiniti i relativi flussi finanziari ai sensi dell’articolo 1, comma 636, della legge di bilancio per il 2019, al fine di garantire l’invarianza di gettito”. L’emendamento Furgiuele recita, infatti: “Considerati la maggiore vulnerabilità sul piano economico, il condizionamento criminale e le frequenti difficoltà delle società ad adempiere agli obblighi contrattuali verso i calciatori esponendoli, in tal modo, al più alto rischio di operazioni di match-fixing, sono vietate le scommesse sulle partite di calcio delle società che militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti. Chiunque esercita l’organizzazione di scommesse di cui al comma 1, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro”. Tra gli altri emendamenti presentati al provvedimento che incidono sul settore del gioco anche quello a firma Butti, Mollicone, Frassinetti (FdI) che prevede: “Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: Stabilendo che l’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia”. cdn/AGIMEG