Scommesse, per Tribunale di Potenza pienamente legittima attività Ctd Stanley: “Bando Monti ha introdotto situazione di discriminazione e squilibrio tra operatori”

Stanley ha il pieno diritto a operare in Italia in regime di libera circolazione dei servizi e l’attività dei Ctd è pienamente lecita e legittima così come si legge nei reiterati provvedimenti di dissequestro e di assoluzione con la formula ‘perché il fatto non sussiste’. Il Tribunale del Riesame di Potenza, in diverse ordinanze, in applicazione della sentenza Laezza della CGE, ha disapplicato la normativa nazionale e dissequestrato i centri Stanley posti sotto sequestro fra il 2015 e il 2016. In particolare il Tribunale ha statuito che la normativa del Bando Monti “si appalesa come concreto deterrente per qualunque imprenditore interessato al conseguimento di profitti economici e si pone conseguentemente come fattore di discriminazione rispetto agli operatori concessionari di diritti a seguito dei bandi Coni e Bersani”. Ritiene il Tribunale che la normativa di riferimento “ha introdotto, senza una stringente giustificazione, una situazione di squilibrio economico fortemente pregiudizievole per il libero esercizio del diritto di impresa nel territorio dell’Unione, in violazione degli artt. 49 e 56 TFEU”. Il Tribunale ha concluso che “si deve affermare che l’art. 4 commi 1 e 4 bis legge 401/1989 si pone in contrasto con le norme comunitarie nella parte in cui punisce l’esercizio della raccolta di scommesse in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS e dunque in assenza del titolo abilitativo in capo alla Stanleybet Malta Limited, allibratore titolare dell’attività a monte. … ne consegue che la norma penale va disapplicata dal giudice penale perché in contrasto con gli art. 49 e 56 TFEU”. Il sequestro, quindi, è stato annullato per violazione del diritto eurounitario. Alla luce della nuova giurisprudenza – si legge in una nota del bookmaker – si può concludere che alla società Stanley è stato impedito di prendere parte alle procedure di affidamento italiane dapprima delle concessioni CONI del 1999, successivamente di quelle AAMS [c.d. concessioni Bersani] nel 2006, e, infine, alle gare 2012. La nuova gara, lungi dal sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario della normativa italiana, ha rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali, ha istituito un nuovo impianto discriminatorio e, per l’effetto, in dispregio di quanto stabilito dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, non ha posto rimedio alle reiterate discriminazioni perpetrate ai danni di Stanley. lp/AGIMEG