Scommesse, Ctp Cremona accoglie ricorso ed annulla sanzioni ad intermediario

L’imposta unica sulle scommesse è dovuta dal soggetto italiano che svolge attività di intermediario, come la raccolta delle scommesse e il pagamento dei premi, per conto terzi, analogamente al caso in cui gestisca tale attività per conto proprio, tuttavia risultando legittimo disapplicare, per lo stesso, le sanzioni. E’ quanto prevede una sentenza della Ctp di Cremona che, pur confermando la debenza del tributo derivante dall’accertamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, annullava l’irrogazione delle sanzioni. Protagonista, un soggetto intermediario – rileva ItaliaOggi – che svolgeva attività di raccolta scommesse per conto di una società terza, senza assumersi i relativi rischi di gestione delle scommesse. Questi, a parere della Commissione, non era sottratto al pagamento dell’imposta. poiché, conformemente al dettato normativo di cui all’art. 3 del digs n. 504/1998 e all’interpretazione autentica resane per mezzo dell’art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, è soggetto passivo del tributo chiunque, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, raccolga denari per scommesse di qualunque genere. I giudici di Cremona hanno accolto in parte il ricorso, annullando le sanzioni, in quanto “l’applicazione della normativa in esame per un certo periodo, è risultata incerta e controversa. La situazione d’incertezza determinatasi in passato giustifica la disapplicazione delle sanzioni. L’atto impositivo, pertanto, va annullato solo nella parte in cui applica le sanzioni, mentre nel resto va confermato”. lp/AGIMEG