Decreto Coronavirus: prorogate gare scommesse, bingo, slot e vlt. Sospesi canoni Bingo, posticipato pagamento Preu. Prorogata entrata in vigore Registro Unico e Awpr

Prende forma il Decreto Legge Covid-19 che prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza Coronavirus. All’interno dell’ultima bozza, che Agimeg ha potuto visionare, ci sono anche parti che riguardano il settore dei giochi. Un articolo è dedicato alla proroga dei versamenti nel settore dei giochi: i termini per il versamento del prelievo erariale unico su slot e vlt e del canone concessorio “in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020”. Per il bingo invece, a seguito della sospensione delle attività delle sale, “non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività”. Proroga anche per la gara delle concessioni di slot e vlt, delle scommesse e del bingo,  che avrebbero dovuto essere indette entro il 31 dicembre 2020. La norma prevede invece una proroga di 6 mesi: “I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 20, 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124,  coordinato  con  la legge di conversione 19 dicembre  2019,  n.  157  sono prorogati di 6 mesi”. Prorogata anche l’entrata in vigore del Registro Unico del Gioco e l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto.

Nella relazione illustrativa, si legge che: “i DPCM adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull’intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. b) del TULPS (VLT) e, parzialmente dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) del TULPS (AWP), rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio (che riguarda naturalmente anche gli operatori del gioco) e che impedisce materialmente il prelievo del contante dagli apparecchi medesimi.

La sospensione dei termini di versamento del PREU di cui al comma 1 dell’articolo e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all’intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all’emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.

Il comma 2 stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l’entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione”.

Prevista anche la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. In particolare, “le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica”.

Nella relazione illustrativa si legge che: “il vigente articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La norma in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto, da un lato, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza,

Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Inoltre il comma 3 prevede nei confronti dei medesimi soggetti la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Il comma 4 prevede che, alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi ai sensi dei commi precedenti e dell’articolo 8 del decreto legge n. 9 del 2020 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi – oltre che in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, come previsto dal comma 2 del predetto articolo 8 – anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Infine, il comma 5  disciplina la sospensione per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), stabilendo che le stesse possono non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020”. lp/AGIMEG