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Pos in sala Vlt, Tar Veneto conferma la revoca della licenza

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di una società, titolare di una sala Vlt, presentato contro la revoca della licenza di gioco emessa dal Questore.

La Questura ha basato la revoca su controlli condotti dalla Guardia di Finanza, che avevano evidenziato comportamenti considerati pregiudizievoli e violazioni di norme sulla prevenzione del gioco d’azzardo e sul pagamento elettronico. In particolare, si contestava che la società permettesse ai clienti di prelevare contanti tramite POS (il dispositivo di pagamento elettronico), operazione che poteva favorire il gioco illecito o il riciclaggio di denaro.

La società aveva contestato, invece, la mancata audizione personale prima del provvedimento e l’applicazione di norme regionali ormai considerate abrogate. Inoltre, ha lamentato che la decisione fosse sproporzionata e ingiustificatamente punitiva, considerando che aveva già subito una sospensione temporanea.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il procedimento sia stato comunque regolare e che il motivo principale della revoca fosse legato a comportamenti illeciti riscontrati dalla Guardia di Finanza, come l’utilizzo illecito del POS per favorire prelievi di contante ai clienti, e non alla normativa regionale. Il Tribunale ha ritenuto che la revoca della licenza fosse legittima, basata su controlli e motivazioni sufficienti. La società, secondo quanto deciso dal Tar, non ha dimostrato violazioni procedurali o motivazioni illegittime tali da giustificare l’annullamento della decisione amministrativa. Il Tar ha sottolineato che la società ha avuto comunque modo di partecipare al procedimento anche con osservazioni scritte, e che l’assenza dell’audizione personale non ha invalidato il processo. Le censure relative alla proporzionalità e alla contraddittorietà dell’azione amministrativa sono state ritenute infondate.

“Passando al merito, risultano palesemente infondati i primi due motivi di ricorso, non essendo condivisibile la tesi della società ricorrente secondo la quale «il cittadino dovrebbe essere libero di stabilire la “strategia difensiva” da adottare nel contraddittorio con l’Amministrazione, potendo scegliere, ad esempio, se affidare determinate argomentazioni agli scritti difensivi per lasciarne altre ad una interlocuzione orale con il funzionario o il responsabile del procedimento oppure, ancora, se e quando depositare determinati documenti»”, si legge nella sentenza.Tar Tribunale Amministrativo RegionaleTar Tribunale Amministrativo Regionale

“In applicazione del canone ermeneutico ubi voluit dixit, deve ritenersi che anche nel procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento di revoca sanzionatoria ai sensi dell’art. 10 del R.D. n. 773/1931, in assenza di una norma ad hoc, che preveda l’audizione personale dell’interessato, il contraddittorio procedimentale con l’interessato sia disciplinato solo dalle disposizioni generali degli articoli 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, che non prevedono un contraddittorio orale, ma solo un contraddittorio scritto, mediante la presentazione di osservazioni procedimentali che l’Amministrazione procedente deve tenere nella dovuta considerazione, com’è avvenuto nel caso in esame. Fermo restando l’assorbente rilievo delle considerazioni sin qui svolte, osta comunque all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso la relazione di servizio a firma del vice ispettore di P.S. -OMISSIS-, nella quale si legge quanto segue: «In seguito a contatto telefonico avvenuto direttamente tra lo scrivente e l’Avvocato, in data 27.05.2025, veniva proposta come data per l’audizione con il Dirigente il 04.06.2025, la quale non è stata accettata vista l’indisponibilità del professionista che si trovava fuori sede per lavoro». Difatti – pur dovendosi escludere che tale relazione di servizio costituisca un atto pubblico  – il Collegio non ha motivo per non ritenere aderente al vero che l’Amministrazione pur avendo inizialmente manifestato la propria disponibilità a consentire l’audizione personale del difensore della società abbia poi ritenuto superata la richiesta di audizione personale in ragione della presentazione di osservazioni scritte”, aggiunge.

“La Compagnia della Guardia di Finanza di -OMISSIS- nella proposta di revoca di licenza formulata in data 8 aprile 2025, a conclusione delle attività ispettive svolte, abbia segnalato alla Questura «violazioni di rilevante gravità in relazione alla reiterazione delle inosservanze alla Legge Regionale Veneto n. 38/2019». Tuttavia da un attento esame della comunicazione di avvio del procedimento in data-OMISSIS- e della motivazione dell’avversato provvedimento di revoca si evince che il Questore di-OMISSIS- ha inteso valorizzare, ai fini della revoca della licenza, non tanto le reiterate violazioni dell’art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019, quanto piuttosto il sospetto che l’anormale flusso di denaro registrato presso l’esercizio gestito dalla società sia riconducibile «a condotte sussumibili nelle trame del reato di riciclaggio», come evidenziato in memoria dalla Difesa erariale”, aggiunge.

“Né miglior sorte merita il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce che l’operato della Questura è connotato da una manifesta illogicità e da un’intrinseca contraddittorietà. Tale motivo è palesemente infondato, sia perché, come evidenziato in occasione dell’esame dei primi due motivi di ricorso, è stata garantita la partecipazione al procedimento; sia perché, come evidenziato in occasione dell’esame del terzo e del quarto motivo di ricorso, la revoca della licenza è dipesa da una contestazione diversa da quella incentrata sulle reiterate violazioni dell’art. 13 della l.r. Veneto n. 38/2019. Da ultimo il sesto motivo – con cui la ricorrente deduce che l’avversato provvedimento di revoca è sproporzionato rispetto alle effettive condotte tenute dalla ricorrente medesima e comunque «ingiustificatamente punitivo ed esageratamente afflittivo, decretando di fatto “la morte” di un’azienda sana, debitamente autorizzata dalle competenti Autorità a svolgere un’attività commerciale lecita, in assenza di specifiche violazioni alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio» – è privo di fondamento sia in ragione delle considerazioni sin qui svolte, sia perché volto a stimolare un inammissibile sindacato di merito sulle valutazioni discrezionali del Questore che hanno determinato la revoca della licenza“, si legge nella sentenza. cdn/AGIMEG

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