Legge Bilancio: Preu slot al 23,85% e vlt all’8,5%, tassa del 20% sulle vincite dai 200 euro delle vlt e dai 500 euro per SuperEnalotto, Winforlife, Lotterie Nazionali e Gratta e Vinci. Ecco il testo integrale delle modifiche

Un subemendamento che aumenta il Prelievo Erariale Unico su slot e vlt, rispettivamente al 23,85% dal 1° gennaio 2020 ed al 24% dal 1° gennaio 2021 per le slot ed all’8,5% per il prossimo anno e 8,6% dal 2021 per le vlt. Inoltre, 65% di payout per le slot e 83% per le vlt, 20% di tassa sulle vincite di oltre 200 euro per le vlt dal 15 gennaio 2020 e 20% di tassa sulle vincite oltre i 500 euro per SuperEnalotto, SuperStar, Winforlife, Lotterie nazionali e Gratta e Vinci a partire dal 1° marzo 2020. Sono le novità contenute nel subemendamento alla Legge di Bilancio attualmente all’esame della Commissione Bilancio al Senato. Ecco il testo integrale:

Articolo 93

(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

  1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28  gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e in misura non inferiore all’ 83 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di Euro 200.
  4. A decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto,  di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

5. L’articolo 26 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato.