Legge di Bilancio: il parere del Governo su odg su proroga scadenza concessioni e sospensione delle norme regionali e comunali sulle sale giochi. Tutti i dettagli

Via libera dalla Camera dei deputati alla fiducia posta dal governo sull’articolo 1 della Legge di Bilancio con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. A seguire verranno votati i rimanenti 21 articoli, su cui non ci sono emendamenti, e quindi si passerà ad esaminare gli ordini del giorno. L’esame del provvedimento dovrebbe concludersi in tarda mattinata.

“Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2022, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”, si legge nel testo. “Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”, aggiunge.

Ecco tutti gli ordini del giorno presentati alla Legge di Bilancio riguardanti il settore del gioco sui quali il Governo ha espresso il proprio parere:

PARERE FAVOREVOLE

La Camera, premesso che: il disegno di legge in esame reca molteplici disposizioni inerenti iniziative volte al sostegno all’innovazione e alla competitività delle imprese; l’articolo 38, commi da 12 a 18, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto-legge Rilancio) ha introdotto il fondo per il finanziamento di prototipi di videogiochi, il cosiddetto « First Playable Fund » (FPF); il citato Fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l’anno 2020, persegue l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale in favore di progetti che, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione, intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla distribuzione commerciale; in particolare, il FPF prevede che le agevolazioni siano concesse nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 50 per cento delle spese e dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto ammesso. Il contributo, riconosciuto ai sensi del « de minimis » e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407 del 2013, non può superare l’importo di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari; le domande di accesso all’agevolazione potevano essere presentate, a decor- rere dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021 e, con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 30 giugno 2021, è stata disposta, per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione; si tratta della prima iniziativa del genere adottata sul piano istituzionale, particolarmente apprezzata dai destinatari, come dimostra il fatto che lo sportello per la presentazione delle domande, che doveva restare aperto fino ad esaurimento fondi, è stato chiuso il giorno stesso, dopo poche ore, per il grande afflusso di proposte; l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un apposito fondo per il finanziamento dei prototipi di videogiochi « First Playable Fund » ha consentito all’Italia di muovere un primo passo nella direzione di una maggiore competitività rispetto a numerosi altri Paesi europei che, già da anni, hanno introdotto svariate misure di sostegno per l’industria dei videogiochi, ricavandone consistenti benefici in termini di nuovi posti di lavoro attivati e nuovo valore creato; l’iniziale dotazione di 4 milioni per l’anno 2020, tuttavia, è parsa da subito molto più bassa rispetto a quanto promosso da altri Paesi: su tutti la Germania, che con l’Italia sconta un ritardo storico nel posizionamento a sostegno dell’industria dei videogiochi, e che nel 2020 ha investito 50 milioni di euro per misure di sostegno dirette e indirette; l’industria del videogioco è un settore innovativo e in continua espansione, che vanta ottime performance ed è in grado di generare occupazione giovane e qualificata. Pertanto, è auspicabile che il suddetto fondo venga incrementato al fine di sostenere e incentivare lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, impegna il Governo a valutare l’opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, intraprendere idonee e tempestive iniziative, nel prossimo provvedimento utile, finalizzate a rifinanziare in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 9/3424/209. Giarrizzo, Alaimo, Mollicone (M5S)

PARERE FAVOREVOLE

La Camera, premesso che: il disegno di legge in esame contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, fra cui importanti disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19; tra le tante, si ricordano alcune proroghe, quali: al 31 marzo 2022, di un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico eser- cizio e dei commercianti ambulanti dal decreto-legge n. 147 del 2020 (cd. decreto ristori); al 30 giugno 2022, dell’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; al 30 giugno 2022, della disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cosiddetta « Garanzia Italia »); al 31 dicembre 2022, di alcune disposizioni riguardanti l’operatività e l’estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (« Fondo Gasparrini »), già previste a legislazione vigente a seguito dell’emergenza da COVID-19; a fini di sostegno economico degli operatori economici ancora gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID19, ai commi 486 e 487, dell’articolo 1, del provvedimento in esame, è altresì istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare ai settori del turismo, dello spettacolo e dell’automobile; stando ai dati del bollettino del Ministero della Salute, nei giorni a ridosso del Natale, si è registrata una violenta crescita della curva dei contagi COVID-19, con il record proprio il 25 dicembre u.s.; anche in previsione di ciò, il Governo ha emanato il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza nazionale e stabilisce ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia; in particolare, il cosiddetto decreto « festività » prevede, a far data dal 25 dicembre u.s. e sino al 31 gennaio 2022, il divieto di feste, comunque denominate, eventi a queste assimilati e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti, nonché la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (articolo 6), nonché l’estensione del cosiddetto super green pass, fino alla conclusione dello stato di emergenza (previsto al momento per il 31 marzo 2022), anche per servizi di « ristorazione al banco », musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò (articolo 5); stante l’andamento della pandemia nel nostro Paese e le conseguenti necessarie misure di contenimento, le evoluzioni del quadro macroeconomico potrebbero quindi essere più negative di quanto previsto, così come potrebbe porsi la necessità di attenuare una correzione fiscale al fine di rafforzare la crescita del Paese; a causa delle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il Governo ha già più volte fatto ricorso alla richiesta di autorizzazione da parte delle Camere per lo scostamento temporaneo del saldo di bilancio strutturale dagli obiettivi programmatici precedentemente stabiliti, presentando a tal fine la Relazione prevista dall’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (con riferimento all’emergenza da COVID-19 sono state presentate finora sei relazioni al Parlamento, di cui cinque nel corso del 2020 e una nel 2021); le conseguenze che le misure di contenimento della pandemia stanno ancora determinando sono tante e tali da richiedere, con la massima urgenza, un ulteriore intervento da parte del Governo al fine di sostenere le categorie produttive, nonché i lavoratori e le lavoratrici, tuttora gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, impegna il Governo a valutare l’opportunità di presentare al Parlamento una Relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai fini dell’autorizzazione dell’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, al fine di far fronte al perdurare degli effetti negativi delle necessarie misure di contenimento della pandemia da COVID-19 sul quadro macroeconomico del sistema Paese e, in particolare, prevedere nuovi stanziamenti a sostegno e tutela dei cittadini e dei settori produttivi ed economici maggiormente colpiti dalla pandemia da COVID19. 9/3424/213. Davide Crippa, Adelizzi, Sut, Alemanno, Elisa Tripodi, Zanichelli (M5S)

PARERE FAVOREVOLE CON LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE: “A VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI”

La Camera, considerato che: la pandemia da COVID-19, protrattasi negli anni 2020 e 2021 ha avuto un forte impatto sul settore dei giochi pubblici in concessione. Il settore è stato tra i più penalizzati dalle misure restrittive. Dal rapporto Lottomatica-Censis presentato a metà novembre 2021 emerge che nel 2020 la raccolta è stata di 88,4 miliardi, di cui 75,4 miliardi tornati ai giocatori nella forma di vincite. Dei residui 13 miliardi questi sono stati distribuiti tra erario (7 miliardi) e ricavi delle imprese (6 miliardi). Rispetto al 2019 la raccolta segna –22,2 miliardi (-20 per cento reale), le vincite –15,7 miliardi (-17,2 per cento reale), l’erario ha perso 4,1 miliardi (-36,3 per cento reale), i ricavi delle imprese del settore si sono ridotti di 2,3 miliardi (-28,9 per cento reale); l’esperienza pandemica, con la chiusura, sia pure frazionata, per quasi un anno di molti punti vendita conferma il nesso tra caduta del gioco legale e decollo di quello illegale controllato dalla criminalità. Infatti, se nel 2019 il valore del gioco illegale era stimato in circa 12 miliardi di euro, nel 2020 è salito a 18 miliardi (+50 per cento) e nel 2021 rischia di andare oltre i 20 miliardi di euro; una ricerca della Luiss Business School, del marzo 2021 ha stimato che l’aumento del mercato illegale potrebbe aver coinvolto fino a 4 milioni di giocatori, non tutti pienamente consapevoli di questa scelta. Il procuratore nazionale antimafia ha dichiarato che oggi le mafie si insinuano sempre più nel mercato del gioco; il ruolo dello Stato nella gestione del gioco pubblico viene considerato fondamentale da gran parte dei cittadini. L’83,6 per cento degli italiani è convinto che lo Stato debba regolare e gestire il gioco legale a tutela del consumatore e della collettività. A fronte all’ipotesi di una forte limitazione della possibilità di praticare i giochi legali, per il 60 per cento degli italiani si finirebbe per generare un aumento dei giocatori illegali a tutto vantaggio della criminalità; nel 2022 e 2023 andranno a scadenza (proroghe comprese) le concessioni: 1) della rete telematica per il gioco mediante AWP e VLT, 2) delle scommesse sportive, scommesse non sportive e/o Scommesse ippiche; 3) dei giochi a distanza; 4) del gioco del Bingo. Appare chiaro che, con una emergenza in scadenza al 31 marzo 2022, la gran parte degli operatori non sarà in grado, per molti mesi, di sostenere le gare per il rinnovo delle concessioni, nelle quali possono essere richiesti anticipi sino alla metà della base d’asta; è altresì necessario: 1) rendere la rete del gioco legale più trasparente, qualificata e distribuita in maniera corretta sul territorio nazionale pur garantendo i medesimi livelli occupazionali e garantendo la sopravvivenza delle piccole e medie imprese del settore 2) rafforzare la capacità di controllo della rete legale di gioco, potenziando le misure di gioco controllato che consentano di ridurre l’uso del contante e rafforzino il contrasto sia al gioco illegale che alla ludopatia; 3) operare affinché il settore sia considerato e operi quale partner affidabile dello Stato su legalità, salute, fiscalità, impresa e lavoro; la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l’anno 2021 prevede quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024 un disegno di legge di riordino del settore giochi. Appare altresì opportuno che in tali riordino siano coinvolte le regioni, impegna il Governo: al fine di garantire entrate erariali provenienti dal settore giochi, contrastare i fenomeni di evasione e la ludopatia, nonché di dare certezza agli operatori del settore: 1) a prorogare le concessioni in scadenza in materia di giochi pubblici individuate in premessa per tutto il 2022 e fino all’attuazione degli adempimenti connessi all’entrata in vigore della riforma del settore giochi prevista quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022- 2024, da adottare di concerto con le regioni, tenendo conto degli effetti economici dovuti ai periodi di chiusura imposti dalle norme anti-COVID; 2) nelle more dell’attuazione della riforma del settore giochi, a sospendere gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle regioni o dei comuni. 9/3424/304. D’Attis (FI)

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE

La Camera, premesso che: il disegno di legge in esame contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il sistema-Paese, fra cui importanti misure urgenti in materia fiscale; nel documento di economia e finanza 2021, a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il Governo ha dichiarato il disegno di legge sul riordino del settore dei giochi quale collegato alla decisione di bilancio; premesso che: l’articolo 1, comma 728 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020) prevede che, garantita la tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi AWP e VLT sono riservati: a) al Ministero della salute e all’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; b) all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report nel proprio sito internet e di documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle Forze dell’ordine e ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori e per esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti; considerato che: la norma chiaramente esprime una finalità di tutela della sicurezza, della privacy e della salute delle persone; il disturbo da gioco d’azzardo è un comportamento problematico persistente, o ricorrente, legato al gioco d’azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, classificato dal 2013 come dipendenza comportamentale; per contrastare tale fenomeno nella sua complessità e multidimensionalità l’Istituto superiore di sanità (ISS) realizza studi basati sulle evidenze scientifiche, promuove sistemi di monitoraggio, propone interventi di formazione e informazione; facilita, inoltre, l’incontro tra la domanda dei cittadini e l’offerta dei servizi di cura e delle risorse sul territorio dedicate alle problematiche dovute all’indebitamento, anche attraverso interventi di counselling; l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, quale organismo consultivo del Ministro della salute, provvede a: monitorare la dipendenza dal gioco d’azzardo; monitorare l’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese; aggiornare, sulla base delle evidenze scientifiche, le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP); valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; esprimere i pareri sui piani di attività per il contrasto dei disturbi del gioco d’azzardo presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano; svolgere le funzioni assegnate dalla legge; considerato, inoltre, che: tra il 2000 e il 2019, la raccolta complessiva da giochi, indice dell’ampiezza del mercato, è aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 10 a circa 110,5 miliardi di euro, mentre nel 2017 è stata pari a 101,8 miliardi e per il 2018 vi sarebbe un ulteriore sensibile aumento; nello stesso periodo la ricchezza prodotta in Italia si è invece contratta e concentrata; ad utilizzare i servizi di azzardo sono in gran parte fasce economicamente deboli. Già nel 1998, peraltro era documentata la vulnerabilità dei ceti meno abbienti da una ricerca della Doxa relativa al gioco del Lotto dalla quale risultava il 66 per cento dei disoccupati, il 47 per cento degli indigenti e il 56 per cento degli appartenenti al ceto medio-basso; le associazioni degli avvocati matrimonialisti segnalano aumenti dei divorzi causati dall’azzardo; svariate ricerche in ambito minorile indicano che circa un ragazzo su due consuma servizi di azzardo con preferenze per le lotterie istantanee (« gratta e vinci ») e scommesse sportive. La precoce esposizione all’azzardo aumenta la probabilità di sviluppare patologie correlate, in forme più gravi e difficili da curare; già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all’azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi; il tempo dedicato all’azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari, perdita di produttività nel lavoro, licenziamenti; valutato inoltre che: l’articolo 9-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure volte al monitoraggio dell’offerta dei giochi prevedendo l’istituzione anche di una banca di dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale; il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo anche ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e in quanto tale è necessario che sia garantito; i dati personali, variamente ricavabili, ad esempio dalla tessera sanitaria o dai documenti personali prodotti all’apertura dei conti di gioco, identificano o rendono identificabile una persona fisica e forniscono dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, per cui, associati alle operazioni di gioco, possono comunque consentire di profilare comportamenti, inclusi i comportamenti nell’azzardo e le reazioni, a livello individuale o di categoria o fascia di popolazione; la disponibilità di « big data » è stata utilizzata dall’industria internazionale per affinare l’efficacia dei software dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti; è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d’azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate; l’espansione del mercato è stata sensibilmente influenzata dal rapido turn over e dalla evoluzione di modalità più efficaci e coinvolgenti; l’innovazione delle modalità di gioco, attraverso la diffusione di inter- net, ha ampliato le possibilità di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili, impegna il Governo: a porre in essere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati relativi alle operazioni di gioco, raccoglibili dagli apparecchi elettronici o dalle piattaforme digitali o con altre modalità di registrazione, e associabili a dati identificativi dei giocatori, ricavati dalle tessere sanitarie necessarie all’uso di apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo raccolti per l’elaborazione della banca dati di cui all’articolo 9-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ovvero associabili ai documenti di identità o ai conti di gioco o con qualsiasi altra modalità, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, cedibili o utilizzabili da soggetti privati; garantendo pertanto il miglior rispetto della normativa sulla privacy, e impedendo la divulgazione di dati individuali e sensibili, dai quali sarebbe possibile la profilazione dei fruitori di gioco d’azzardo e delle relative attitudini comportamentali; ad attivare ogni opportuna iniziativa affinché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia nei report di cui all’articolo 1, comma 728, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia in base a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha previsto l’accesso civico generalizzato per garantire a chiunque « il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge » provveda alla pubblicazione e alla piena accessibilità a tutti dei dati aggregati almeno a livello comunale, relativi ai consumi, ai ricavi erariali e ai margini percepiti dalle imprese concessionarie e gestionarie, in dettaglio per ciascuna tipologia di gioco, assicurando in tal modo la piena conoscibilità dei flussi di gioco a livello territoriale, il diritto all’informazione per i cittadini e una base informativa per le amministrazioni locali. 9/3424/314. Francesco Silvestri, Zanichelli (M5S).

Il Movimento Cinque Stelle ha accettato tutte le riformulazioni poste dal Governo.

cdn/AGIMEG