Dossier Servizio di Bilancio, DL Rilancio: “Fondo per sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi”

“Il comma 1, per il rafforzamento degli interventi in favore delle start-up innovative, destina alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. Il comma 2, per sostenere le start up innovative, destina alle stesse, per l’anno 2020, 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 2-bis, al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell’impresa innovativa nell’affrontare l’emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, destina fino al 5% delle risorse di cui al comma 2 al finanziamento di iniziative: a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2; b) di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2. Il comma 3, per le medesime finalità di cui al comma 1, assegna al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori regolamentati o qualificati. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2 che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento. Il comma 4, al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, considera anche le spese relative a contratti di ricerca extra muros stipulati con start-up innovative nel novero di quelle computabili nella misura del 150% per la percezione del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui ai commi 198 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il comma 5 proroga di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente. Il comma 6, ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di garanzia PMI in favore delle start-up innovative e delle PMI innovative, riserva una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo, alla quale le predette imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste dall’articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020. Il comma 10 interviene sulla disciplina relativa al cd. Investor Visa for Italy, riducendo della metà gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al visto per investitori. Il comma 11 estende le agevolazioni previste dalla misura “Smart&Start Italia” in favore delle start up innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle start up innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 12 istituisce, presso il MISE, un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «First Playable Fund». Il comma 13 fa presente che il Fondo di cui al comma 12 è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 ai 200.000 euro per singolo prototipo. Il comma 14 specifica le spese ammissibili, includendo le voci di costo che incidono maggiormente per la realizzazione del prototipo, ovvero il personale dell’impresa, le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software. Il comma 15 specifica la destinazione del videogioco al pubblico, attraverso canali di distribuzione commerciale diretta, digitali e/o fisici; sono pertanto da ritenersi esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla distribuzione commerciale. Il comma 16 specifica i requisiti di ammissione delle imprese. Il comma 17 prevede il termine entro il quale il prototipo di videogioco ammesso al fondo dovrà essere sviluppato. Il comma 18, infine, demanda ad un successivo decreto attuativo del MISE la definizione delle modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese ammissibili, le cause di decadenza e revoca. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere definite sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione. Il comma 19 rinvia all’articolo 265 per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 314 milioni di euro per l’anno 2020, e delle minori entrate valutate in 72,55 milioni di euro per l’anno 2021 e in 41,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”. E’ quanto si legge in riferimento all’articolo sul Rafforzamento del sistema delle start up innovative nel Dossier del Servizio di Bilancio sul DL Rilancio pubblicato al Senato. “La RT, in relazione ai commi 1 e 2, afferma che i dati di gestione della misura, soprattutto a seguito dell’accelerazione impressa dalla recente riforma, mostrano l’efficacia dello strumento e l’interesse che esso raccoglie presso i destinatari, che rischiano, tuttavia, sulla base delle attuali disponibilità finanziarie, di non essere raggiunti dall’intervento. Al 16 aprile 2020 le risorse disponibili per la misura Smart Start Italia, rispetto all’importo di 274.886.667 euro originariamente assegnato, ammontano complessivamente a 83.191.111 euro, di cui 38.208.073 di risorse della programmazione comunitaria e complementare vincolate territorialmente all’utilizzo nelle le regioni del sud. Si prevede, sulla base delle domande in corso di valutazione al 16 aprile 2020 (pari a 200 domande), a quelle che perverranno nel corso nei prossimi mesi ed al tasso di ammissione rilevato per il 2019 (pari a circa il 35%), che le risorse non vincolate territorialmente potrebbero esaurirsi entro la fine del prossimo mese di settembre, mediante l’assunzione delle relative delibere di ammissione, mentre le risorse comunitarie e complementari entro il primo bimestre del prossimo anno. Ai fini della previsione dell’esaurimento delle risorse residue, è significativo, inoltre, il dato registrato sull’andamento del flusso di domande presentate nel 2020 che, a seguito delle novità normative introdotte dal DM del 30 agosto 2019, ha subito una crescita di circa il 230% (nello scorso bimestre 2020 sono state presentate mediamente 69 domande rispetto alle 30 medie mensili presentate nel 2019). Dopo aver illustrato le effettive destinazioni degli interventi del Fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 3, incrementato nella sua dotazione con 200 milioni di euro, la RT si sofferma sul comma 4, che equipara le start-up innovative – nel caso di contratti di ricerca extra muros – alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019. In fase di stima del “Credito di imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese”, previsto dalla stessa legge n. 160, la RT ha considerato tutte le spese sostenute dalle imprese. La modifica normativa in esame rafforza per le Start Up la possibilità di attrarre gli investimenti in ricerca e sviluppo. Dal punto di vista finanziario, si presume che questo rafforzamento non abbia effetti perché non influisce sul totale delle spese in ricerca e sviluppo che rimarrebbe il medesimo: cambierebbe soltanto la distribuzione tra i soggetti di cui le imprese potrebbero fruire per le ricerche extra muros. In relazione all’estensione per un ulteriore anno della permanenza delle start-up innovative nel registro delle imprese (comma 5) consentirà a questa platea di soggetti di poter accedere alle misure incentivanti del Ministero dello sviluppo economico ovvero di altre amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse già stanziate per ciascuna misura agevolativa; inoltre, ai fini del presente comma, come espressamente indicato nella previsione legislativa, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non produce effetto ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente. La RT asserisce poi che la previsione di cui al comma 6 non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riserva una quota delle risorse già stanziate sul FCG, pari a 200 milioni di euro, da destinare a garanzie in favore di startup innovative. Inoltre, alla luce del rifinanziamento operato dall’articolo 31, si ritiene che il fondo abbia idonea capienza per soddisfare la riserva operata dal presente comma, senza determinare nuove o maggiori difficoltà gestionali. Dopo aver evidenziato la natura ordinamentale del comma 10, la RT afferma che l’estensione di cui al comma 11 non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto è prevista nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto del rifinanziamento della misura operato dai commi 1 e 2. In relazione ai commi relativi al «First Playable Fund» la RT, dopo averne illustrato il contenuto, afferma che la previsione di modalità di erogazione dei contributi sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione è necessaria al fine di poter consentire alle realtà imprenditoriali, per lo più imprese di piccole dimensioni, di poter usufruire dei contributi senza andare incontro a procedure farraginose. Il prospetto riepilogativo – aggiunge – ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in proposito si rileva che, seppure il comma 4 in esame parrebbe estendere l’ambito applicativo soggettivo della misura, la RT originaria in via prudenziale aveva effettuato le stime sulla base della spesa totale rilevata per le attività di ricerca e sviluppo. Pertanto non si hanno osservazioni”, conclude. cdn/AGIMEG