Dossier DL Sostegni, Proroga versamenti PREU: modalità di versamento non ingenerano oneri a carico dell’erario

“Le norme, introdotte dal Senato, prorogano il versamento del saldo del PREU e del canone concessorio nei seguenti termini: a) la quarta rata è prorogata dal 30 aprile 2021 al 29 ottobre 2021; b) la quinta rata è prorogata dal 31 maggio 2021 al 30 novembre 2021; c) la sesta rata è prorogata dal 30 giugno 2021 al 15 dicembre 2021. In proposito si ricorda che: – l’articolo 69, comma 1, del DL 18/2020 (decreto “cura Italia”) aveva prorogato dal 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020 i termini per il versamento del PREU. Su base volontaria, era consentito un meccanismo di rateizzazione, da concludere entro il 2020, dietro versamento degli interessi. A questa proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: secondo la relazione tecnica infatti, la neutralità dipendeva dal fatto che il versamento del PREU sarebbe avvenuto entro l’anno 2020, con pagamento degli interessi legali (tale ultima precisazione si riferiva alla sola ipotesi di rateizzazione). – l’articolo 18, comma 8-bis, del DL 23/2020 (decreto “liquidità”), aveva prorogato i versamenti del PREU in scadenza entro il 30 agosto 2020 al 22 settembre 2020, anche qui con facoltà di rateizzazione da concludere entro il 2020, dietro versamento degli interessi. Anche a questa proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: secondo la relazione tecnica infatti, la neutralità dipendeva dal fatto che il versamento del PREU sarebbe avvenuto entro l’anno 2020, con pagamento degli interessi legali (anche in questo caso tale ultima precisazione si riferiva alla sola ipotesi di rateizzazione)”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi sul DL Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza da Covid-19 – (cd. “Decreto Sostegni”) pubblicato alla Camera. “Il prospetto riepilogativo non considera le norme. La relazione tecnica afferma che le modalità di versamento disposte dalla norma non ingenerano oneri a carico dell’erario in quanto le somme dovute vengono integralmente versate entro il corrente anno finanziario, determinandosi esclusivamente la postergazione dell’acquisizione. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme dispongono la proroga infrannuale, senza facoltà di rateizzazione, di taluni versamenti del PREU e del canone concessorio dovuti per il 2021. Si rammenta che ad analoghe proroghe, disposte per il 2020, non sono stati ascritti effetti sui saldi in considerazione del carattere infrannuale delle proroghe. Anche la relazione tecnica riferita alla norma in esame basa l’assunzione di neutralità della proroga in esame sul fatto che le somme dovute verranno integralmente versate entro il corrente anno finanziario. Non si formulano dunque osservazioni nel presupposto che il posticipo delle entrate tributarie in questione non abbia riflessi apprezzabili sulle dinamiche di cassa: sul punto, pur considerando la peculiarità dell’annualità 2020, con la chiusura delle sale giochi a causa della pandemia, sarebbe comunque opportuno avere conferma che le proroghe disposte dai decreti “cura Italia” e “liquidità” non abbiano comportato effetti apprezzabili sotto il profilo delle entrate erariali”, conclude. cdn/AGIMEG