Dl Fisco-Lavoro, dalla proroga dei versamenti Preu per slot e vlt a scontrini digitali per i giochi pubblici con vincita in denaro: ecco tutti gli EMENDAMENTI presentati al Senato

Le Commissioni riunite Finanze e Lavoro hanno avviato l’esame del ddl n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Hanno riferito alle Commissioni riunite il sen. Fenu (per la 6a) e il sen. Laus (per la 11a). Scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro erogati anche in formato digitale, organizzazione e gestione del gioco del bingo, proroga termini di riversamento all’erario ed all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021, spostamento del versamento del preu di slot e Vlt del secondo semestre 2021, somme spettanti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, abolizione imposta unica relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio. Ecco gli emendamenti sul gioco presentati al Decreto Fisco-Lavoro:

16.13

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece (L-SP-PSd’Az)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. In attuazione dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, a ciascuna Provincia autonoma con riferimento alle entrate erariale derivanti dalla raccolte dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.»

5.7

Damiani, Mallegni (FIBP-UDC)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        “4-bis. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che alla tutela della salute in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.”

5.8

de Bertoldi (FdI)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        “4-bis. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240.”

5.9

Pittella (PD)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        “4-bis. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per esigenze di tutela della salute pubblica in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33, 4 ottobre 2002, n. 240 ed al Decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.”

5.35

Pittella (PD)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Dal mese di gennaio 2022, il canone mensile di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è versato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.”

“12-ter. Entro il 31 dicembre 2022, al fine di ottimizzare le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione del gioco del bingo anche in conseguenza della epidemia Covid-19 ed in previsione della riattribuzione delle relative concessioni, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adotta un regolamento individuante le misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta del gioco e l’occupazione nel settore, nonché le modalità di innovazione e sviluppo tecnologico atte a garantire l’evoluzione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco incentivando la diffusione delle tecnologie digitali.”

Conseguentemente:

a) al comma 15, sostituire le parole: “commi da 7 a 12” con le seguenti: “commi da 7 a 12-bis” e le parole: “35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029” con le seguenti: “50,3 per l’anno 2022, 38,3 per l’anno 2023 e 35,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029”

b) dopo il comma 15, aggiungere il seguente:« 15-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, si provvede, quanto a 14,7 milioni per l’anno 2022 e a 2,7 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.62

de Bertoldi, Maffoni, Drago (FdI)

Dopo il comma 14, inserire il seguente: 14-bis” 1. Tutti i termini di riversamento all’erario ed all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2022.»

5.0.96

Montani, Bagnai, Siri, Borghesi, Romeo, De Vecchis, Pizzol, Alessandrini (L-SP-PSd’Az)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abolizione piccole imposte)

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono o restano aboliti i seguenti tributi:

a) i diritti di contratto sul risone di cui all’articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) il contributo di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;

c) l’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;

d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;

e) l’imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

f) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;

g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

h) l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

i) l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

m) l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all’articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;

n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all’Archivio notarile, previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;

p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

q) l’imposta per l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all’articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

r) l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

s) l’imposta per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all’articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

u) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

2.Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono accertate le riduzioni di spesa relative ai costi gestionali in termini di accertamento e riscossione derivanti dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante compensazione con le riduzioni di spesa accertate di cui al comma 2 del presente articolo.»

5.96

de Bertoldi, Maffoni, Drago (FdI)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s’intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

cdn/AGIMEG