Decreto Fisco-Lavoro: da entrate raccolta giochi, 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano

L’articolo 16, ai commi 1, 2 e 3, dispone l’incremento dei finanziamenti per il 2021 destinati, rispettivamente, al Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, a Ferrovie dello Stato italiane Spa e al Corpo delle capitanerie di porto. (…) Il comma 7 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente 90 e 100 milioni di euro per l’anno 2021, a titolo di liquidazione in via definitiva delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022. Il comma 8 subordina l’attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia”. E’ quanto ha sottolineato Fausto Raciti (PD) in I Commissione Permanente Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni in occasione dell’esame del Decreto Fisco-Lavoro.

“L’articolo 5, ai commi da 1 a 4, reca disciplina concernente le risorse destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa e attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi”, ha aggiunto Simona Bordonali (Lega).

Infatti, l’articolo 16, commi 4-8, prevede stanziamenti in favore delle regioni a statuto speciale subordinatamente alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna autonomia, nonché relativamente alla quota spettante in relazione alla raccolta dei giochi con vincita in denaro. L’articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, reca disciplina concernente le risorse destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa e attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi.

Riguardo alla lotteria degli scontrini, “le norme, intervengono sulla disciplina c.d. “lotteria degli scontrini”, con particolare riferimento al profilo finanziario dall’anno 2021. Nel dettaglio: – nell’ambito delle risorse disponibili a normativa vigente (56 milioni annui dal 20215 ), viene puntualmente individuata la quota parte destinata ai premi e la quota parte destinata alle spese amministrative (commi 1, e 4, che intervengono sull’art. 18, comma 2, del DL 119/2018 e comma 2). Contestualmente, si provvede ad un coordinamento formale con il quale si precisa che le somme sono destinate sia all’attribuzione di premi sia alle spese amministrative (comma 4, che interviene sull’art. 18, co. 2, del DL 119/2018); – la gestione delle spese amministrative – già attribuita “a decorrere dal 2020” al dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del MEF, viene confermata per il solo anno 2020 (comma 3, che sostituisce l’art. 141, comma 1-ter, del DL 77/2020). Inoltre, con la sostituzione del citato comma 1-ter viene espunta la previsione in base alla quale, nell’ambito delle risorse individuate e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro possono essere conferiti fino a 6 incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario della norma, non considera le norme”. Si legge nel Dossier sulla verifica delle quantificazioni al testo. “La relazione tecnica afferma che la disposizione, al comma 1, ripartisce le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente per la lotteria degli scontrini, pari a 56 milioni di euro a decorrere dal 2021, tra premi e spese amministrative. Con il decreto di cui al comma 2, le predette risorse, vengono assegnate alle amministrazioni interessate. In conseguenza della predetta rimodulazione delle risorse disponibili il comma 3 modifica l’art. 141, co. 1-ter, del DL 34/2020 perché produca i suoi effetti solo con riferimento all’anno 2020 e non anche per gli anni a seguire. Di carattere ordinamentale sono anche le disposizioni del comma 4 che coordinano la disciplina con le modifiche introdotte dai commi 1 e 2. La RT afferma quindi che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Nota presentata dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato afferma che, in merito ai sei incarichi di collaborazione, la cui previsione è stata espunta dalla nuova formulazione dell’art. 141, comma 1-ter, del DL 34/2020 (comma 3), gli stessi non sono stati conferiti né è stata avviata la procedura di selezione per l’affidamento. In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le modifiche introdotte operano nell’ambito di un limite di spesa e pertanto, anche alla luce di quanto affermato nella Nota presentata dal Governo durante l’esame presso il Senato, non si formulano osservazioni”, aggiunge.

Sull’attribuzione di somme alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano: “La norma, modificata dal Senato, stabilisce che (in attuazione dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi), la somma spettante, a titolo definitivo, alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell’anno 2021 (comma 7). Il testo iniziale del decreto aveva attribuito 50 milioni a ciascuna delle due province autonome: il comma 7 è poi stato emendato dal Senato in prima lettura. Si rammenta che ai sensi del citato Accordo, secondo un comunicato di fonte istituzionale35 del 28 ottobre 2021 “Per quanto riguarda le tasse sul gioco d’azzardo […] per il passato la Provincia di Bolzano riceve dallo Stato 100 milioni di euro una tantum e il Trentino 90 milioni.” L’attribuzione delle risorse è subordinata all’effettiva sottoscrizione dell’accordo richiamato (comma 8). Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del comma 7 ha ascritto alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica”.

“La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto si limita a ribadire l’importo dell’onere. La relazione tecnica riferita al maxiemendamento (con il quale, si ricorda, l’iniziale stanziamento di 100 milioni è stato incrementato a 190 milioni, differenziando le somme per i due enti coinvolti), aggiorna gli oneri ascritti alla disposizione e riferisce che il comma 7 è finalizzato a dare completa attuazione all’Accordo richiamato dalla norma”, conclude. cdn/AGIMEG