Decreto Dignità: ecco il testo degli emendamenti approvati sui giochi

Ecco il testo dei quattro emendamenti approvati dalle Commissioni Finanza e Lavoro all’articolo 9 del Decreto Dignità

  1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: “alla ludopatia” con le seguenti: al disturbo da gioco d’azzardo;

Conseguentemente al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro, aggiungere le seguenti: “, nonché al gioco d’azzardo,”;

b) al primo periodo, sostituire la parola: “internet” con le seguenti: i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media;

2. dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

“1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “disturbi da gioco d’azzardo (DGA)”;

1-ter. All’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 139, al comma 1 in fine, sono aggiunte le seguenti parole:; per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata, non sono compresi nelle indicazioni della probabilità di vincita.

 

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Misure a tutela dei minori).

1. L’accesso agli apparecchi di intrattenimento, previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal

1°gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso al gioco ai minori di età devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.
*9. 041. (ex 9.122) (Nuova formulazione) Fregolent, Ascani, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Alemanno, Cubeddu, Testamento, Pallini, Currò, Caso, Invidia, Giuliodori, Raduzzi, Costanzo, Zan, Trano, Di Lauro, D’Arrando, Sportiello, Mammì, Sarli, Bologna, Lapia, Chiazzese, Provenza, Lorefice, Leda Volpi.
(Approvato)
*9.042. (ex 9.124) (Nuova formulazione) Ascani, Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Bruno Bossio, De Menech, Ungaro, Topo, Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Alemanno, Cubeddu, Testamento, Pallini, Currò, Caso, Invidia, Giuliodori, Raduzzi, Costanzo, Zan, Trano, Di Lauro, D’Arrando, Sportiello, Mammì, Sarli, Bologna, Lapia, Chiazzese, Provenza, Lorefice, Leda Volpi.
(Approvato)

ART. 9-bis. (Logo No Slot).

1. È istituito il logo identificativo « No Slot ».

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell’uso del logo identificativo « No Slot ».

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo « No Slot » ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *

9. 05. (Nuova formulazione) Bellucci, Osnato, Rizzetto, Acquaroli, Bucalo, Zucconi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Chiazzese, D’Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Francesco Silvestri, Pallini, Martinciglio, Murelli. cr/AGIMEG