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Penali su slot e vlt: il Consiglio di Stato annulla i calcoli e impone il ricalcolo degli importi

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Il Consiglio di Stato, con quattro pronunce, è intervenuto in maniera organica sul contenzioso che vede contrapposte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e alcuni tra i principali concessionari di slot e vlt.

Al centro delle controversie le penali irrogate dall’Amministrazione per presunte violazioni dei livelli di servizio stabiliti dalla convenzione sottoscritta nel 2013 e dal relativo Allegato 2, con riferimento alle annualità 2013 e 2014.

I giudizi hanno coinvolto Snaitech S.p.A., Lottomatica Videolot Rete S.p.A., Admiral Gaming Network S.r.l. e Sisal Italia S.p.A., società concessionarie chiamate a rispondere delle contestazioni mosse dall’Amministrazione nell’ambito della gestione della rete.

La natura delle penali: non sanzioni amministrative ma clausole contrattuali

In tutti e quattro i casi, i concessionari avevano sostenuto che le somme richieste avessero natura sostanzialmente sanzionatoria, con conseguente applicazione dei termini e delle garanzie della legge 689/1981.

Il Consiglio di Stato respinge questa impostazione e conferma che si tratta di penali contrattuali, inserite nella convenzione di concessione e riconducibili allo schema dell’articolo 1382 del codice civile. Ne deriva che non trovano applicazione i termini brevi di contestazione previsti per le sanzioni amministrative, ma il termine ordinario di prescrizione decennale.

Il nodo centrale: il tetto dell’11% e il calcolo separato per AWP e VLT

Tar Tribunale Amministrativo RegionaleTar Tribunale Amministrativo Regionale

Il punto decisivo delle sentenze riguarda la modalità di calcolo del limite massimo annuale e giornaliero delle penali, fissato dalla convenzione nell’11% del compenso effettivo.
Secondo ADM, il tetto andava determinato sommando i compensi derivanti da AWP e VLT. Il Consiglio di Stato, invece, chiarisce che il limite deve essere calcolato separatamente per ciascun sistema di gioco. Questa distinzione incide in modo diretto sull’importo finale delle penali e rende illegittimi i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno applicato un criterio unitario.

Le differenze tra i quattro casi

Nel caso Admiral Gaming Network, le contestazioni riguardavano sia il periodo 21 marzo – 31 dicembre 2013 sia l’intera annualità 2014, con due distinti provvedimenti di irrogazione. Il Consiglio di Stato annulla gli atti nella parte relativa al calcolo e consente ad ADM di rieditare il potere applicando il minimo convenzionale e il corretto criterio dell’11% separato.

Per Lottomatica Videolot Rete, l’importo contestato era particolarmente rilevante e riferito al 2013. Anche qui la censura accolta riguarda soprattutto il metodo di calcolo del tetto massimo e l’applicazione dei criteri introdotti con la determinazione del 16 marzo 2021.

Nel giudizio relativo a Snaitech, le penali erano riferite al periodo 2013, mentre nella decisione congiunta Snaitech e Sisal impugnavano più atti, riferiti sia al 2013 sia al 2014, con importi complessivi significativamente superiori. In quest’ultimo caso il Consiglio di Stato annulla una pluralità di provvedimenti, imponendo all’Agenzia di rideterminare le somme nel rispetto dei criteri indicati in sentenza.

Riduzione delle penali e principio di proporzionalità

Un elemento comune alle quattro decisioni è l’intervento del giudice sul “quantum”. Pur riconoscendo la legittimità in astratto della previsione delle penali, il Consiglio di Stato ritiene eccessiva l’applicazione concreta operata da ADM, anche in considerazione del tempo trascorso tra le presunte violazioni e la contestazione formale.

Le sentenze, quindi, non eliminano il potere dell’Agenzia di applicare penali, ma ne delimitano in modo preciso l’esercizio, imponendo il rispetto del minimo convenzionale e il calcolo distinto per AWP e VLT.

Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli dei concessionari in tutti e quattro i casi, annullando i provvedimenti dell’ADM nella parte relativa alla quantificazione delle penali.
Tuttavia, resta ferma la natura contrattuale delle clausole, ma l’Agenzia dovrà ricalcolare gli importi applicando il minimo previsto dalla convenzione e determinando separatamente il tetto dell’11% per AWP e VLT. mg/AGIMEG

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