Da una condanna a due anni e otto mesi di reclusione per peculato all’assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”. Si chiude così in appello la vicenda giudiziaria di un uomo di Cirò Marina (KR), legale rappresentante di una società che gestiva slot machine per conto di un concessionario.
In primo grado il Tribunale di Crotone lo aveva ritenuto colpevole di non aver versato circa 3.100 euro di PREU, il prelievo erariale unico sulle giocate, qualificando la condotta come peculato e riconoscendogli la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Nella stessa sentenza il titolare era stato invece assolto per la parte relativa al cosiddetto “prelievo forzoso” introdotto dalla legge di Stabilità.
In appello la difesa, rappresentata dall’avvocato Bernardo Procopio, ha ricostruito la vicenda evidenziando come per anni la società abbia sempre versato regolarmente il PREU e come la somma contestata riguardasse solo gli ultimi due periodi contabili, a ridosso della risoluzione del contratto con il concessionario. Dopo la rottura del rapporto, il ricorrente non aveva più accesso alla piattaforma telematica del concessionario e non ha mai ricevuto una diffida formale per quel residuo.
Da qui il duplice nodo posto ai giudici di secondo grado: se al momento del mancato versamento il titolare dell’attività rivestisse ancora la qualifica di incaricato di pubblico servizio e se, alla luce dell’incertezza normativa sulla natura del PREU, si potesse davvero parlare di dolo di appropriazione di denaro pubblico.
La Corte d’Appello di Catanzaro ha sciolto entrambi i dubbi a favore dell’imputato, ritenendo insussistente il reato di peculato e pronunciando l’assoluzione con formula piena. La condanna di primo grado viene così cancellata e l’esercente esce dal processo completamente prosciolto dalle accuse. sm/AGIMEG










