Slitta al 1° gennaio 2036 l’obbligo di dotarsi di Partita IVA per circoli privati e associazioni. La proroga riguarda anche le prestazioni rese a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari. È quanto chiarisce SAPAR in una comunicazione rivolta agli associati, alla luce dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 186/2025, che interviene sul precedente assetto normativo.
L’obbligo di apertura della Partita IVA resta, allo stato attuale, limitato esclusivamente ai circoli già obbligati. La disposizione si applica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La nuova scadenza del 2036 rappresenta dunque una proroga rilevante rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 146/2021, che aveva introdotto l’estensione dell’obbligo anche alle singole prestazioni effettuate dietro pagamento.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2036
Salvo ulteriori proroghe, a partire dal 1° gennaio 2036 anche le prestazioni rese verso un corrispettivo specifico o un contributo supplementare diventeranno rilevanti ai fini IVA. Ciò determina l’obbligo di apertura della Partita IVA. Tali operazioni però continueranno a essere esenti IVA, con la conseguenza che l’imposta non dovrà comunque essere addebitata.

Nessun impatto sugli apparecchi da intrattenimento
Le nuove disposizioni non incidono sul regime fiscale degli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS (senza vincite in denaro, slot e vlt). Per questi rimane invariato rispetto all’attuale quadro normativo.
Infine, la Segreteria Sapar resta a disposizione degli associati per fornire chiarimenti e approfondimenti operativi sull’applicazione delle nuove regole. sb/AGIMEG

