Gli elenchi dei luoghi sensibili – contenuti nelle ordinanze antislot per dettare dei limiti di distanza – non sono tassativi, ma possono ricomprendere anche luoghi non specificatamente nominati, purché “l’interpretazione estensiva” sia “coerente con la ratio della norma”. E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato respingendo la domanda cautelare del titolare di una sala aperta nel comune di Sestri Levante. L’esercizio doveva essere aperto nei pressi di un’area verde, un tipo di luogo sensibile appunto non ricompreso nell’elenco, ma che secondo il Comune doveva essere a un impianto sportivo. Una posizione che nel giudizio di primo grado il Tar Liguria aveva confermato: aree verdi e impianti sportivi “assolvono identica funzione di aggregazione giovanile”. La questione adesso torna al giudice regionale per il merito. lp/AGIMEG