Apparecchi senza vincite in denaro: precisazioni operatori su dichiarazioni Adm

Gli operatori del settore degli apparecchi senza vincite in denaro sono preoccupati per quanto sta accadendo in questi giorni, soprattutto in merito alle sanzioni comminate a della attività balneari per l’installazione di calciobalilla sprovvisti dei documenti di autocertificazione o omologa. Anche le recenti prese di posizione da parte di Adm hanno contribuito, secondo alcuni operatori, a generare confusione. In particolare, alcuni operatori impegnati nel settore dei comma 7, hanno inviato delle precisazioni proprio in merito ad alcune dichiarazioni dell’Agenzia. Ecco quanto viene segnalato:

Come si fa a definire “banale” o “semplicissima” l’autocertificazione che gli operatori dovevano fare? Quest’ultima consiste in un accesso tramite SPID o identificazione digitale del titolare dell’attività dove sono installati gli apparecchi; alla richiesta di autorizzazione all’accesso nel portale dedicato al settore degli apparecchi senza vincita in denaro; al caricamento di tutti i dati dell’apparecchio; al caricamento di una scheda tecnica firmata digitalmente, e successivamente alla validazione della pratica all’accesso al portale PAGOPA; al pagamento di un corrispettivo per l’emissione del nulla osta di messa in esercizio per ogni singolo apparecchio. Immaginate un gestore di stabilimento balneare o un parroco di un oratorio effettuare questa “semplicissima” autocertificazione?”

“L’autocertificazione non deve certificare le caratteristiche tecniche ai fini della sicurezza ma bensì che l’apparecchio C7 non riproduca il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite dagli apparecchi con vincita in denaro disciplinati dall’art. 110, comma 6 del TULPS, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Verificare che l’apparecchio C7 non riproduca giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d’azzardo di cui all’art. 110, comma 5 del TULPS o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali.”

Perché ADM sottolinea  che l’autocertificazione non riguarda le norme sui giochi d’azzardo – videopoker. Le norme di sicurezza di come sia costruito un apparecchio meccanico o elettromeccanico, sono dettate dalle normative di sicurezza europea e non da ADM, quindi tali affermazioni sembrano fuori luogo. L’autocertificazione riguarda il fatto che l’apparecchio non riproduca un videopoker e altri giochi d’azzardo vietato”.

“Perché dichiarare che un Oratorio non è sottoposto alla certificazione qualora il gioco sia gratuito? La circolare n.14/2022 del 26 aprile 2022 specifica infatti al punto 1:

  1. Nel mio esercizio ho installato degli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS che metto a disposizione gratuita dei clienti. Devo, comunque, richiedere i titoli autorizzatori e pagare l’imposta sugli intrattenimenti?

Sì, la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS non esime dall’obbligo di osservanza delle disposizioni vigenti e dal pagamento della relativa imposta.

Pertanto, anche se gli apparecchi sono utilizzati gratuitamente, devono essere:

–           sottoposti ad omologa/certificazione,

–           muniti di titoli autorizzatori,

–           soggetti al pagamento dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI)”.

In merito alle omologhe inoltre gli operatori segnalano che: “Adm sostiene che le omologhe siano state previste dalla legge e che loro hanno solo emanato la disciplina applicativa. Ma per gli apparecchi comma 6 e 7 tale obbligo, per legge, gravava solo su “produttori e importatori”. E’ Adm che ha incluso i gestori! Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l’articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l’impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l’impiego di dispositivi che impediscono l’accesso alla memoria”. lp/AGIMEG