Il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso del titolare di un Ctd Stanley, e ha annullato la sanzione – per oltre 24mila euro – comminata dall’Ufficio Regionale della Sicilia dopo aver costatato che nel locale erano stati istallati 8 apparecchi da intrattenimento. IL giudice siciliano ha svolto una lunga disamina dell’evoluzione normativa italiana alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia, fino a arrivare al bando Monti e alla sentenza Laezza che ha riconosciuto la natura discriminatoria della clausola che imponeva la cessione gratuita dei beni che costituiscono la rete di raccolta. Di conseguenza, “deve ritenersi applicabile il principio di prevalenza del diritto europeo sul quello interno con conseguenze disapplicazione di quest’ultimo”. E quindi “la mancanza di concessione non può costituire oggetto di sanzioni”. In sostanza, la natura discriminatoria della clausola sulla cessione della rete giustifica la decisione dei Ctd di non partecipare alla gara, devono quindi ritenersi illegittime le sanzioni comminate ai centri. L’illegittimità poi riguarda non solo la raccolta delle scommesse, ma anche l’istallazione delle slot. gr/AGIMEG
Newslot, Avv. Agnello (Stanley): “Dopo che CGE ha riconosciuto discriminatorio bando Monti, illegittime anche le sanzioni sulle slot”
“Il Tribunale Civile di Messina, con diverse sentenze, ha annullato le sanzioni amministrative per aver installato gli apparecchi da intrattenimento all’interno dei centri Stanleybet, e ha condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali”. E’ quanto spiega l’avv. Daniela Agnello, legale del bookmaker anglo-maltese, commentando le pronunce del tribunale siciliano. “Il Giudice” scrive ancora in una nota, ” dopo ampia e dettagliata disamina della normativa italiana in materia, ha disposto che “nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia a far data dal 2007, la mancanza di concessione non può costituire oggetto di sanzioni nei confronti degli operatori che illegittimamente non hanno ottenuto una concessione”. In sostanza, “Il Giudice riconosce che l’azione sanzionatoria promossa dall’Amministrazione si fonda su di una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione Europea risultando il provvedimento impugnato illegittimo per violazione del diritto eurounitario”.Per il Tribunale di Messina “deve ritenersi applicabile il principio di prevalenza del diritto europeo su quello interno con consequenziale disapplicazione di quest’ultimo”. L’avv. Agenllo sottolinea quindi che “Dopo la sede penale e amministrativa, anche in sede civile si evidenzia il contrasto della normativa italiana con il diritto europeo e la singolarità della posizione della Stanleybet che svolge attività transfrontaliera in conseguenza della discriminazione subita prima con i bandi del ’99, proseguita con il bando Bersani e conclusa con il bando del 2012”. rg/AGIMEG