Legge di Bilancio, emendamenti M5S: riduzione slot, vlt, sale giochi ed esercizi pubblici. Divieto installazione slot, vlt e comma 7 a 500 metri da luoghi sensibili. I testi integrali

Riduzione delle slot da 250mila a 200mila e da 58mila a 50mila delle vlt, da 35mila a 25mila il numero di bar e tabacchi in sui si potranno installare le slot e da 2.800 a 2.400 delle sale, oltre alla riduzione da 50 a 40 diritti per la raccolta del gioco d’azzardo online. E’ quanto chiede l’emendamento del senatore Endrizzi (M5S) alla Legge di Bilancio. Sempre dal Movimento 5 Stelle arriva l’emendamento di Mantero, che vieta la collocazione di slot, vlt e comma 7 a meno di 500 metri dai luoghi sensibili. Ecco i testi integrale degli emendamenti, che Agimeg ha potuto visionare in anteprima:

EMENDAMENTO A.S. 1586
Art. 92
ENDRIZZI
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: “apparecchi da divertimento e intrattenimento e
gioco a distanza”, con le seguenti: “apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b)
dell’articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in
denaro a distanza”;
b) al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: “250.000” con la seguente: “200.000”;
2) sostituire la parola “1.400” con la seguente “2.800”;
3) aggiungere infine le seguenti parole: “per tali diritti non sarà possibile il
rilascio di ulteriori nullaosta in conseguenza di guasto o in caso di modifiche
dell’aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di
gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;”;
c) al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: “58.000” con la seguente: “50.000”;
2) sopprimere le parole “, nonché nelle sale scommesse e sale bingo”;
3) sostituire la parola: “15.500” con la seguente: “20.000”;
4) aggiungere infine le seguenti parole: “per tali diritti non sarà consentita la
sostituzione degli apparecchi in caso di guasto o le modifiche delle dell’aspetto
esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con
eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;”;
d) al comma 1, lettera c), sostituire la parola: “35.000” con la seguente: “25.000” e la
parola: “11.000” con la seguente: “18.000”;
e) al comma 1, lettera d), sostituire la parola “2.800” con la seguente: “2.400” e la
parola: “30.000” con la seguente: “40.000”;
f) al comma 1 lettera e), sostituire la parola “50”, con la seguente: “40” e la parola:
“2.000.000” con la seguente: “3.000.000”;
g) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Fatta salva la disciplina in materia di
tutela della privacy, l’utilizzo e l’analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi
di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo è riservato: al Ministero della
Salute e all’Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d’Azzardo e il
Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della
salute e dei cittadini; all’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di
pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e
organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi
dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e
con l’ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell’Interno da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i
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soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione
dei dati suddetti.”;
h) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: “ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in
uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
operativa”, con le seguenti: “ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico
europeo”;
2) aggiungere, infine, le seguenti parole: “Con decreto del Ministro dell’Economia e
Finanza, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i criteri per
rapportare il prelievo applicato ai concessionari aventi sede legale in Paesi esteri
al fine di mantenere invariato il gettito fiscale, rispetto ai concessionari aventi
sede legale e fiscale sul territorio italiano.”;
i) sopprimere il comma 4.
Nota. La proposta emendativa intende raggiungere le seguenti finalità:
Lettera a) – elimina l’equivoco semantico per cui si vorrebbe confondere il gioco d’azzardo
come “divertimento ed intrattenimento”; risulta giuridicamente preferibile il riferimento
normativo.
Lettera b) – prevede la riduzione da 250.000 a 200.000 delle Slot machines autorizzate.
Qualora vi fossero sostanziali obiezioni -validamente documentate- che il minor numero di
Slot possa determinare minor gettito, è necessario tener conto che la riduzione del 35% delle
SLOT avvenuta nel 2018 ha portato una riduzione di gettito del 5%, stiamo parlando in ogni
caso di effetti che potrebbero manifestarsi dopo il 2022. A ciò si aggiunga che poiché stiamo
parlando di una nuova concessione per altri 9 anni, limitando la sostituzione dei nullosta
(per macchine che si guastano o che vanno meno di moda, che non saranno più sostituibili
con altri modelli sempre più efficaci e performanti) si riduce gradualmente e
fisiologicamente il numero del parco SLOT (AWP ovvero AWPR non appena concluso
l’upgrade tecnologico) e la sua aggressività media, ottenendo quell’effetto di graduale
calmierazione del settore.
Da considerare che nel Decreto fiscale abbiamo proposto emendamenti per facilitare nel
contempo la conversione di una parte degli operatori verso l’intrattenimento puro senza
vincite in denaro. Tale riduzione quali-quantitativa non incide comunque sulle entrate nei
prossimi anni, ma semmai in prospettiva futura.
L’aumento del costo del diritto sovra-compensa il minor numero di diritti autorizzati; inoltre
la riduzione dell’offerta porta a ritenere adeguato il maggior prezzo (parliamo comunque di
una base d’asta, non del prezzo di aggiudicazione).
Lettera c) – prevede la riduzione da 58.000 a 50.000 delle Videolotteries che sono una forma
di slot machine molto più aggressiva che funziona a banconote. Anche in questo caso, poiché
stiamo parlando di una nuova concessione per altri 9 anni, si prevede una fisiologica
calmierazione successiva (per guasti e una minor aggressività mano a mano che i “temi”
perdono gradualmente interesse) che non incida sulle entrate nei prossimi anni. L’aumento
del costo del diritto sovra-compensa sul piano finanziario il minor numero di diritti
autorizzati (parliamo comunque di una base d’asta non del prezzo di aggiudicazione); a
fronte della diminuzione dell’offerta si ritiene appropriato il maggior prezzo richiesto.
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Lettera d) – prevede la riduzione da 35.000 a 25.000 del numero di bar e tabacchi in cui si
potranno tenere slot machines. L’aumento del costo del diritto sovra-compensa il minor
numero di diritti autorizzati (parliamo comunque di una base d’asta non del prezzo di
aggiudicazione) a fronte della diminuzione dell’offerta si ritiene appropriato il maggior
prezzo richiesto.
Lettera e) – prevede la riduzione da 2.800 a 2.400 del numero di sale in cui si potranno
tenere slot machines e VLT. In verità si dovrebbe tendere a zero poiché la compresenza di
diverse tipologie di offerta favorisce la transizione alle VLT che sono la forma di azzardo più
aggressiva. L’aumento del costo del diritto sovra-compensa il minor numero di diritti
autorizzati (parliamo comunque di una base d’asta non del prezzo di aggiudicazione) a fronte
della diminuzione dell’offerta si ritiene appropriato il maggior prezzo richiesto.
Lettera f) – prevede la riduzione da 50 a 40 dei diritti per la raccolta di gioco d’azzardo da
remoto. L’aumento del costo del diritto sovra-compensa il minor numero di diritti
autorizzati (parliamo comunque di una base d’asta non del prezzo di aggiudicazione) a fronte
della diminuzione dell’offerta si ritiene appropriato il maggior prezzo richiesto.
Lettera g) – vengono esplicitate le dovute garanzie che i dati raccolti, memorizzati e trasmessi
al centro SOGEI dalle attuali VLT e dalle future SLOT (che -RICORDIAMOLOfunzioneranno
con tessera sanitaria) non vengano utilizzati per profilazione di singoli utenti
e/o per fornire indicazioni sull’efficacia dei diversi software in relazioni alle reazioni di
consumo dei clienti.
Lettera h) – si ritiene che la riserva di partecipazione ai soli player attuali faciliti la
costituzione di cartelli, limiti la concorrenza, e rappresenti una sorta di rendita di posizione.
Peraltro a danno dell’erario. E’ inoltre opportuno frenare il meccanismo per cui società con
sede operativa nella UE, ma con sede legale in paradisi fiscali possano eludere la fiscalità.
Lettera i) – L’obiettivo è quello di scongiurare una debacle politica e giuridica; decine di
nostri sindaci, centinaia di consiglieri comunali di opposizione, consiglieri di tutte le regioni,
hanno emanato regolamenti ed ordinanze comunali, proposto mozioni, sostenuto e
migliorato le leggi regionali, raccolto firme, ecc. per l’adozione di misure di tutela dei
cittadini. Tali provvedimenti si muovono nelle previsioni del Decreto Balduzzi e sono state
positivamente vagliate e legittimate da sentenze TAR, Consiglio di Stato, Corte
Costituzionale. Il comma 4, proprio per la finalità dichiarata di facilitare il mercato, confligge
con la tutela della salute, prerogativa delle Regioni, che non possono essere costrette da un
atto di legge, men che meno da un decreto ministeriale. L’adozione di una simile misura
peraltro confligge con le linee politiche del movimento, incuse nel programma elettorale di
questa legislatura.

 

EMENDAMENTO A.S. 1586
Art. 92
MANTERO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo
da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve,
non inferiore a 500 metri per da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione
per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per
categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a
100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi
commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio
2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali
maggiori in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione tenendo conto dell’impatto
della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la
viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono
fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali eventualmente esistenti se maggiormente
restrittivi rispetto alla presente legge.».
Nota. L’emendamento vieta la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110,
comma 6, lettere a) – AWP o new slot – e b) – apparecchi facenti parte della rete
telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad
un sistema di elaborazione della rete stessa – , e comma 7, lettera a) – quelli
elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua
abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di
monete metalliche – del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali
che si trovano in prossimità dei luoghi sensibili. I Comuni possono stabilire ulteriori luoghi
sensibili o distanze maggiori.

lp/AGIMEG