Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una società, contro il diniego della Questura di Napoli al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per l’apertura di un punto scommesse in via Brindisi 92, dove la società già gestisce una sala VLT.
Secondo l’amministrazione, l’affiancamento dell’attività di scommesse a quella già in corso costituirebbe una “nuova apertura” ai sensi della legge regionale n. 2/2020, e sarebbe quindi soggetta al rispetto del limite di distanza di almeno 250 metri dai luoghi sensibili, come scuole e chiese. Tale distanza, nel caso specifico, non è rispettata.
Il ricorrente ha contestato questa interpretazione, sostenendo che si trattasse solo di un ampliamento di offerta e non di una nuova attività, poiché l’attività di gioco lecito era già autorizzata nei locali. Inoltre, ha invocato i principi di libertà d’impresa, legittimo affidamento e proporzionalità.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto corretta la posizione della Questura, affermando che il limite distanziometrico si applica anche alle nuove licenze richieste per locali preesistenti già attivi nel settore del gioco, salvo che tali attività non fossero già pienamente autorizzate prima dell’entrata in vigore della legge regionale.
I giudici amministrativi hanno ricordato che la disciplina sul distanziometro è stata più volte ritenuta legittima anche dalla Corte Costituzionale, poiché volta a tutelare soggetti vulnerabili e prevenire forme di dipendenza patologica dal gioco. In questo contesto, la libertà di iniziativa economica non può prevalere sulla tutela della salute pubblica, e le deroghe previste dalla normativa possono valere solo per le attività già esistenti, non per nuove licenze, anche se richieste negli stessi locali.
In conclusione, il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che la richiesta della società in questione configuri a tutti gli effetti una nuova attività soggetta al rispetto delle distanze minime, e che l’azione della Questura sia pienamente legittima e conforme ai principi costituzionali. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della complessità e della novità delle questioni trattate. sm/AGIMEG

