Il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva la revoca della licenza per la raccolta di scommesse e gioco ex art. 88 TULPS disposta dal Commissariato P.S. Decumani della Questura di Napoli nei confronti della titolare di una sala scommesse. La decisione arriva dopo il rigetto, già in primo grado, del ricorso al TAR Campania e chiude il contenzioso avviato dall’esercente contro il provvedimento del 2023 con cui la Polizia aveva ritirato l’autorizzazione.

Secondo i giudici amministrativi, la revoca trova fondamento nella “insussistenza del requisito della buona condotta” richiesto dalla normativa di pubblica sicurezza. Dagli atti emerge infatti un quadro di reiterate violazioni nel tempo, tra cui irregolarità sugli orari di apertura, esercizio in fasce non consentite, utilizzo di apparecchi da gioco irregolari con nulla osta di messa in esercizio contraffatti e costante presenza nel locale di soggetti con precedenti di polizia. Si tratta, per il Consiglio di Stato, di elementi plurimi, oggettivamente accertati e documentati, idonei a far venire meno l’affidabilità dell’esercente, cui l’ordinamento richiede una diligenza “qualificata” proprio in ragione della delicatezza del settore e della necessità di tutela dei soggetti vulnerabili e di prevenzione del gioco compulsivo.
Le censure dell’appellante – che contestava l’utilizzabilità delle violazioni risalenti al periodo 2016-2020, minimizzava il ruolo degli avventori pregiudicati quali “semplici clienti”, denunciava travisamenti sui controlli orari, l’irrilevanza della presenza del padre nei locali e negava responsabilità sui videogiochi contraffatti – non sono state ritenute idonee a scalfire il quadro complessivo. Il Consiglio di Stato richiama gli articoli 10 e 11 del TULPS, ricordando che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate in qualsiasi momento in caso di abuso e devono essere ritirate quando vengano meno, anche solo in parte, le condizioni soggettive richieste, come appunto la buona condotta. Alla luce della gravità e non episodicità delle condotte accertate, non risulta violato nemmeno il principio di proporzionalità: la revoca è ritenuta misura coerente e non sproporzionata.
L’appello è quindi stato respinto con sentenza definitiva, con compensazione delle spese di lite tra le parti. sm/AGIMEG

