Revisione, anziché la diminuzione, dei limiti di giocata e vincita; e la revisione, oltre che il riordino, del vigente sistema sanzionatorio, con l’estensione del regime sanzionatorio aggravato alle violazioni che riguardano il gioco, anche se non a distanza.
E’ previsto per oggi, martedì 22 luglio alle 14 in 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato l’avvio dell’esame del disegno di legge contenente modifiche alla legge recante delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera. Riferisce alla Commissione la senatrice Antonella Zedda (FdI).
Il testo si compone di un unico articolo. L’articolo 1, comma 1, lettera a), modificato dalla Camera, ai numeri 1) e 2), novella l’articolo 1, commi 1 e 6, della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la revisione del sistema tributario e i relativi termini di attuazione, prorogando il termine di scadenza della delega per l’attuazione della riforma fiscale da 24 a 36 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 111 del 2023, quindi al 29 agosto 2026, e il termine di scadenza per la predisposizione di decreti legislativi integrativi e correttivi al 29 agosto 2028, facendo salvo in entrambi i casi il meccanismo di proroga automatica dei termini di delega in conseguenza della scadenza dei termini previsti per i pareri parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo. Il comma 1, lettera b-bis), inserito dalla Camera, modifica il principio di delega di cui al numero 1) dell’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 111 del 2023, sostituendo il principio della “diminuzione dei limiti di giocata e vincita” con il criterio di “revisione” dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita, nonché il principio di cui alla lettera m) del medesimo articolo 15, comma 2, al fine di consentire al Governo di dettare una disciplina organica e più efficace delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni concernenti tutto il mondo giochi e non solo, come invece previsto dal testo vigente, quello a distanza.
Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici
In particolare – si legge nella documentazione per l’esame parlamentare – “Il comma 1, lettera b-bis), inserito durante l’esame alla Camera, modificando il comma 2 dell’articolo 15, introduce alcune modifiche ai principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi, nell’esercizio della delega, per il riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici.
Nello specifico, il numero 1), sostituendo la parola “diminuzione” con “revisione” alla lettera a), numero 1), del citato articolo 15 comma 2, introduce il criterio della “revisione dei limiti di giocata e vincita” in luogo al principio di delega della “diminuzione dei limiti di giocata e vincita”. In base alla vigente formulazione, al comma 2, l’articolo 15 stabilisce che il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a. introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d’azzardo e il gioco minorile, quali: 1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; 2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; 3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; 4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco; 5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; 6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto; 7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; Come chiarito nella relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 2384, con tale modifica si intende sostituire il principio di delega della “diminuzione dei limiti di giocata e vincita” con il criterio volto a disporre una più completa “revisione” dei predetti limiti, al fine di consentire al Governo di rendere più elastico il sistema dei limiti di giocata e vincita.
Il successivo numero 2), modificando la lettera m), del citato articolo 15, comma 2, attribuisce al Governo il compito di procedere al riordino ed alla revisione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco (non solo quello a distanza). In base alla vigente formulazione, l’articolo 15, comma 2, lettera m), stabilisce quali ulteriori principi e criteri direttivi: la revisione della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; il riordino [e revisione, in base alla modifica proposta] del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza [parole da espungere, in base alla modifica proposte]”. cdn/AGIMEG

