E’ davvero una sentenza unica nel suo genere quella emessa dal Giudice di Pace di Frosinone. Un minore era entrato in sala scommesse del frusinate da qualche minuto, come risultato dalle telecamere di videosorveglianza e la parvenza era a tutti gli effetti quella di un maggiorenne, come dichiarato in sede di escussione testimoniale da uno dei finanzieri che aveva svolto l’accertamento, rispondendo alle domande del difensore dell’esercente.
Sulla base di tali dati di fatto (il breve lasso di tempo tra l’ingresso e l’accertamento e le sembianze del minore), il Giudice di Pace di Frosinone, con sentenza del 19.02.2026, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti.
La scelta del Giudice
Come dichiarato dagli stessi, si tratta di un caso in cui il Giudice ha valorizzato l’insussistenza dell’elemento soggettivo della violazione, pure a fronte della sussistenza del fatto oggettivo.
I legali hanno precisato come la norma sanzionatoria in questione, ove considerata avulsa dalla valutazione del profilo soggettivo e delle circostanze reali, sarebbe tale da determinare una responsabilità oggettiva a carico del presunto trasgressore ogniqualvolta si verifichi il fatto stesso dell’ingresso del minore nella sala. Situazione, questa, ineludibile, per via della sostanziale assenza di strumenti ostativi o di selezione degli accessi.

sb/AGIMEG

