Il Tar Lombardia respinge il ricorso intentato da una sala Vlt di Milano, costretta a spegnere per due giorni le macchine per non aver rispettato le fasce orarie adottate dal Comune. La sala ha messo in discussione gli stessi limiti orari, sostenendo che siano contrari all’Intesta siglata nel 2017 in Conferenza Unificata da Stato e Regioni: l’accordo infatti avrebbe natura vincolante come ave a sottolineato il Ministero dell’Interno in una circolare del 06 Novembre 2019. Il Tar tuttavia replica che l’Intesa “è irrilevante ai fini della valutazione di legittimità delle ordinanze” sulle fasce orarie, visto che “è atto successivo all’emanazione dei provvedimenti impugnati, che non potrebbero pertanto essere annullati in quanto contrastanti con la medesima”. La legittimità di un provvedimento “si determina con riferimento alla disciplina giuridica in vigore al momento in cui l’atto si perfeziona”. In altre parole, le ordinanze sono perfettamente legittime perché sono stata adottata tra il 2014 e il 2015, quando ancora non era stata siglata l’Intesa in Conferenza Unificata. E neppure si può ritenere che l’Intesa sia una norma sopravvenuta – che potrebbe mettere in discussione i provvedimenti precedenti – visto che secondo il Collegio vi sono differenti posizioni sulla natura di quell’accordo. “A fronte di un primo indirizzo che aveva sostenuto l’assenza di efficacia cogente del documento concertato, in quanto non recepito in un decreto ministeriale (…) si era in seguito affermata una diversa opinione, che qualificava l’intesa come atto di indirizzo, idoneo a rivestire la funzione di parametro per la valutazione di legittimità degli atti delle singole amministrazioni locali”. Infine poi, il Consiglio di Stato ha esclusi “costantemente la natura cogente delle previsioni dell’intesa”. lp/AGIMEG