Il Consiglio di Stato ha confermato la decadenza dell’autorizzazione per la raccolta di scommesse e la gestione di VLT in una sala giochi di Merano, respingendo il ricorso del titolare di una società, e ribadendo la legittimità del distanziometro di 300 metri “a raggio” previsto dalla legge provinciale di Bolzano.
La vicenda nasce dal provvedimento del Presidente della Provincia di Bolzano che, nel 2019, aveva dichiarato la decadenza delle autorizzazioni ex art. 88 TULPS rilasciate nel 2012 alla sala, rilevando la violazione del limite distanziale rispetto a tre luoghi sensibili: una scuola superiore, un centro giovanile e un dormitorio comunale. Il gestore aveva impugnato l’atto davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, che aveva respinto il ricorso. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.

L’uomo sosteneva che il limite di 300 metri dovesse essere calcolato non “a raggio”, cioè in linea d’aria, ma secondo il percorso pedonale più breve, come prevedono molte leggi regionali in materia. Se si fosse applicato questo criterio, la sala non sarebbe rientrata nel perimetro di divieto. La Sezione VI ha però respinto l’argomento: il giudice non può sostituire al dato testuale una diversa soluzione interpretativa, che si risolverebbe in una lettura contraria alla legge.
L’appellante aveva inoltre riproposto la questione di legittimità costituzionale della norma provinciale, sostenendo che il distanziometro, specie dopo l’ampliamento dei luoghi sensibili operato dalla delibera di Giunta 505/2018, di fatto espellerebbe quasi totalmente il gioco legale dal territorio comunale di Merano, in violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione e dei criteri indicati dall’intesa Stato-Regioni del 7 settembre 2017. Per verificare l’eventuale “effetto espulsivo”, la Sezione aveva disposto una perizia tecnica affidata al Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento.
Nella relazione finale il verificatore ha stimato che l’applicazione del raggio di 300 metri comporta una “cospicua contrazione” delle aree idonee alle sale da gioco – tra il 71,6% e l’88,6% – ma non determina la scomparsa dell’offerta: restano tra 1,09 e 1,42 kmq di superficie potenzialmente utilizzabile e tra 193 e 231 edifici con dimensioni adeguate, oltre alla possibilità di subentrare in attività già conformi. Di conseguenza, pur in presenza di restrizioni rilevanti, non si configura un vero effetto espulsivo dal mercato di Merano. Alla luce di questi dati, il Consiglio di Stato ha ritenuto non rilevanti le censure di incostituzionalità. sm/AGIMEG

