Match-fixing, in Gu la Legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione Magglingen sulla manipolazione di competizioni sportive

La Legge di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014” è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore a partire da oggi. La Convenzione e la legge di ratifica contengono anche alcune previsioni che riguardano il settore dei giochi. In particolare, il ddl di ratifica introduce i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Introduce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse modulando le relative condanne a seconda che siano relative a delitti o di contravvenzioni. E prevede la confisca penale, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. “L’autorita’ per la regolamentazione delle scommesse sportive e’ l’Agenzia delle dogane e dei monopoli”, si legge nel testo. L’art. 5 riguarda i “Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Dopo l’articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e’ inserito il seguente: «Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). – 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno»”. Inoltre, la Convenzione prevede la Cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali. Ciascuna Parte, infatti, in conformita’ al proprio diritto nazionale, coopera con le organizzazioni sportive internazionali nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. “Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni a adottare e attuare regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e principi di buona governance relativi, tra l’altro: alla prevenzione dei conflitti di interesse, compresi: – la proibizione per le parti interessate alla competizione di scommettere sulle competizioni sportive alle quali partecipano; – la proibizione dell’abuso o della divulgazione delle
informazioni privilegiate; b il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sportive e dei loro membri affiliati; c l’obbligo per le parti interessate alla competizione di segnalare immediatamente eventuali attivita’ sospette, incidenti, incentivi o approcci che possano essere considerati una violazione delle regole contro la manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive ad adottare e attuare le opportune misure per garantire: a un controllo efficace e rafforzato dello svolgimento delle competizioni sportive esposte al rischio di manipolazione; b disposizioni in merito alla segnalazione immediata di casi di attivita’ sospette legate alla manipolazione delle competizioni sportive alle pertinenti autorita’ pubbliche o piattaforme nazionali; c meccanismi efficaci per facilitare la rivelazione di eventuali
informazioni relative a casi effettivi o potenziali di manipolazione
delle competizioni sportive, compresa un’adeguata protezione per
coloro che denunciano irregolarita’; d la sensibilizzazione delle parti interessate alla competizione, compresi i giovani atleti, sui rischi della manipolazione delle competizioni sportive e sugli sforzi per contrastarla, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni; e la designazione il piu’ possibile tardiva dei funzionari per le competizioni sportive, in particolare giudici e arbitri. 3 Ciascuna Parte incoraggia le sue organizzazioni sportive, e per loro tramite le organizzazioni sportive internazionali, ad applicare sanzioni e misure disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle loro regole interne contro la manipolazione delle competizioni sportive, in particolare quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ad assicurare riconoscimento e attuazione reciproci delle sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive, in particolare in altri paesi. 4 La responsabilita’ disciplinare stabilita dalle organizzazioni sportive non esclude la responsabilita’ penale, civile o amministrativa”. Per quanto concerne le scommesse, la Convenzione aggiunge: “Articolo 9 – Misure relative alle autorita’ per la
regolamentazione delle scommesse o alle altre autorita’ responsabili. 1 Ciascuna Parte identifica una o piu’ autorita’ responsabili incaricate, nell’ambito dell’ordinamento giuridico della Parte, di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e applicare le pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive, compresi se del caso: a lo scambio tempestivo di informazioni con altre pertinenti autorita’ o piattaforme nazionali in merito a scommesse sportive illegali, irregolari o sospette e alle violazioni dei regolamenti contemplati nella presente Convenzione o istituiti in conformita’ alla presente Convenzione; b la limitazione dell’offerta di scommesse sportive, previa consultazione con le organizzazioni sportive nazionali e gli operatori delle scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni – riservate ai minori di 18 anni oppure – le cui condizioni organizzative e/o i cui risultati in
termini sportivi sono inadeguati; c la diffusione anticipata di informazioni sui tipi e gli oggetti delle scommesse sportive agli organizzatori di competizioni a sostegno dei loro sforzi volti ad individuare e gestire i rischi di manipolazione sportiva nell’ambito della competizione; d il ricorso sistematico, nelle scommesse sportive, a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilita’ dei flussi di denaro che superano una determinata soglia stabilita dalle Parti, in particolare per quanto riguarda i mittenti, i beneficiari e gli importi; e meccanismi in collaborazione con e tra organizzazioni sportive e, se del caso, operatori delle scommesse sportive, per impedire alle parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le pertinenti regole sportive o la legislazione applicabile; f la sospensione, in base alle norme di diritto nazionale, delle scommesse sulle competizioni oggetto di una segnalazione. 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo dell’autorita’ o delle autorita’ designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo”. Poi: “Articolo 10 – Operatori delle scommesse sportive. 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, in particolare limitando: a le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’offerta di scommesse sportive; b l’abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un’organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione sportiva o l’abuso di informazioni privilegiate; c il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni di scommesse relative alle competizioni alle quali prendono parte; d la possibilita’, per qualsiasi operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o una parte interessata alla competizione, o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni o parte interessata partecipa; 2 Ciascuna Parte incoraggia i suoi operatori delle scommesse sportive, e per loro tramite le organizzazioni internazionali di operatori delle scommesse sportive, a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti in merito alle conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attivita’ di contrasto, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni. 3 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorita’ di regolamentazione delle scommesse, alle altre autorita’ responsabili o alle piattaforme nazionali”. Infine: “Articolo 11 – Lotta alle scommesse sportive illegali. 1 Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi piu’ adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l’adozione di misure, in conformita’ alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali: a la chiusura delle attivita’ degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione diretta o indiretta dell’accesso a tali operatori, e la chiusura delle attivita’ degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte; b il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori; c la proibizione della pubblicita’ degli operatori delle scommesse sportive illegali; d la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali”. cdn/AGIMEG